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Camera, Dl Emergenza: riammesso emendamento su Fondo Gap

12 febbraio 2025 - 15:05

Riprendendo l'esame del Dl Emergenza e Pnrr nelle commissioni Bilancio e Ambiente della Camera viene riammesso l'emendamento 5Stelle sul Fondo per il contrasto del gioco patologico.

Scritto da Dd
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"Alla luce della valutazione di ammissibilità dell’articolo aggiuntivo 6.04 dei Relatori, fa infine presente che deve ritenersi ammissibile l’emendamento Quartini 6.5, dichiarato inammissibile nella seduta del 29 gennaio scorso."

Lo comunica Mauro Rotelli (FdI), presidente della commissione Ambiente della Camera, nel corso dell'esame, congiunto con la commissione Bilancio, del Dl 208/2024: Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Riprendendo nella giornata di ieri, 11 febbraio, l'esame sospeso nella seduta del 4 febbraio scorso, Rotelli spiega che "con riferimento all’ammissibilità dei subemendamenti presentati, comunica che risultano inammissibili per estraneità di materia, in quanto privi del carattere accessorio tipico dei subemendamenti, che possono proporre modifiche unicamente nell’ambito testuale dell’emendamento al quale si riferiscono, i subemendamenti Ilaria Fontana 0.2.67.2, Borrelli 0.3.35.3, Ghio 0.5.82.5, nonché Quartini 0.6.04.2, 0.6.04.3 e 0.6.04.4.

Dichiarando dunque inammissibli i tre subemendamenti sul gioco presentati dall'esponente del Movimento 5 Stelle, le commissioni recuperano l'emendamento 6.5, con il quale Quartini propone di ripristinare il Fondo per il contrasto del Gioco d'azzardo patologico.

Di seguito il testo dell'emendamento dei relatori, il 6.4, e subito dopo il testo di quello riammesso. Più sotto, per completezza, i testi dei subemendamenti dichiarati inammissibili:

6.04. I Relatori.

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente: Art. 6-bis. (Disposizioni in materia di efficacia dei decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico) 1. All’articolo 1, comma 367, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: « già adottati » sono inserite le seguenti: « o il cui procedimento di adozione risulti già avviato ».

6.5. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello, Carmina, Dell’Olio, Donno, Torto (M5S)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 
1-bis. Per contrastare le dipendenze correlate al gioco d'azzardo, con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze, di concerto con Il Ministero della saluute, è ricostituito il fondo di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 abrogato dall'articolo 1, comma 374, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, con un finanziamento di euro 50 milioni a decorrere dall’anno 2025. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Questi invece i subemendamenti dichiarati inammissibili:

0.6.04.2. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello. (Inammissibile)

All’articolo aggiuntivo 6.04 dei Relatori, al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Conseguentemente, il comma 374 dell’articolo 1 della medesima legge 30 dicembre 2024, n. 207, è sostituto dal seguente: « 374. Per contrastare le dipendenze correlate al gioco d’azzardo, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, è ricostituito il Fondo per il gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con un finanziamento di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale, incrementato mediante cor- rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».

0.6.04.3. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello. (Inammissibile)
All’articolo aggiuntivo 6.04 dei Relatori, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Conseguentemente, il comma 371 dell’articolo 1 della medesima legge 30 dicembre 2024, n. 207, è abrogato ed è ricostituito l’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave di cui al decreto del Ministro della salute del 12 agosto 2019.

0.6.04.4. Quartini, Di Lauro, Ilaria Fontana, L’Abbate, Morfino, Marianna Ricciardi, Santillo, Sportiello. (Inammissibile)

All’articolo aggiuntivo 6.04 dei Relatori, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per contrastare le dipendenze patologiche e tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e prevenire il disturbo da gioco d’azzardo è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6, lettere a) e b), e 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di for- mazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente comma e conseguentemente negare l’autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente comma.

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