L'impegno, purtroppo, certe volte non basta, anche se bipartisan.
È il caso degli emendamenti in materia di bingo presentati al disegno di conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, all'esame della Camera.
Emendamenti tutti dedicati al taglio dei canoni concessori per i periodi di inattività delle sale durante il lockdown imposto per l'emergenza Covid, e tutti, come già accaduto quando erano stati presentati durante la discussione della legge di Bilancio 2022 e del decreto Sostegni ter, inesorabilmente respinti al mittente.
Tali emendamenti, recanti la firma di deputati di Partito democratico, Forza Italia, Noi con l'Italia, Fratelli d'Italia, sono stati tutti dichiarati inammissibili.
Nel resoconto della seduta delle commissioni riunite Ambiente, territorio e lavori pubblici e Attività produttive, commercio e turismo del 22 marzo infatti si legge che sono state considerate inammissibili, fra le altre, le seguenti proposte emendative: “Gavino Manca 7.04, analogo agli identici Lupi 7.05 e D’Attis 7.06, nonché gli identici Foti 7.02, Topo 7.03 e Cortelazzo 7.07, che prorogano l’estensione dell’esenzione dal canone previsto dalla legge di stabilità 2014 per il gioco del bingo fino alla scadenza dello stato di emergenza”.
LE MOTIVAZIONI – L'inammissibilità si deve all'applicazione di alcuni criteri, esplicitati dalla presidente della commissione Ambiente, Alessia Rotta.
“Ai sensi del comma 7 dell’articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti legge all’esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall’articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all’oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull’istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall’intervento normativo. Avverte che con riferimento al provvedimento in esame le Presidenze si sono attenute ai criteri di valutazione di ammissibilità adottati in occasione dell’esame dei precedenti disegni di legge di conversione di decreti legge aventi una pluralità di materie, riferendosi anche alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso”.