Via libera da parte della commissione Finanze del Senato, alla proposta di Istituzione di una commissione d'inchiesta sul gioco pubblico, che vede come primo firmatario Mauro Maria Marino (Iv-Psi). La commissione ha conferito all'unanimità al relatore del Pd Gianni Pittella di riferire favorevolmente in assemblea, già oggi 22 giugno, sul testo approvato in sede redigente.
Esso è stato modificato rispetto a quello originario, con l'approvazione di alcuni emendamenti.
Eccoli
1.2 (testo 2) Il Relatore - Al comma 1, sostituire le parole : «settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale» con le seguenti: «gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico». Conseguentemente, al Titolo del Doc. XXII, n. 32, sostituire le parole: «settore del gioco pubblico in Italia e sul contrasto del gioco illegale» con le seguenti: «gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico».
2.2 (testo 2) Pesco, Endrizzi - Apportare le seguenti modifiche: a) al comma 1: 1) al primo periodo, sostituire le parole da: «in proporzione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «su proposta dei gruppi parlamentari, in proporzione al numero dei rispettivi componenti, favorendo, per quanto possibile, un’equilibrata rappresentanza tra i generi e assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo»; 2) al secondo periodo, sostituire le parole da: «nomina il presidente della Commissione» fino alla fine del periodo con le seguenti: «convoca la Commissione affinché proceda all’elezione del presidente, di due vicepresidenti e di due segretari»; b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Per l’elezione» inserire le seguenti: «del presidente,».
3.2 Il Relatore - Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole:« che attribuisce ogni strumento di regolazione e controllo al soggetto pubblico».
3.6 (testo 2) Di Piazza, Bottici, Endrizzi - Al comma 1, apportare le seguenti modifiche: 1) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) l’efficacia della disciplina pubblica in relazione alla tutela dei soggetti piu` deboli, al contrasto della diffusione del disturbo da gioco d’azzardo (Dga), alla gestione delle concessioni nonché alla tutela della correttezza dell’offerta di gioco e di rispetto della concorrenza tra gli operatori»; 2) alla lettera c), premettere le seguenti parole: «le dimensioni del gettito erariale e»; 3) alla lettera d), sostituire la parola: «appropriatezza» con la seguente: «efficacia»; 4) alla lettera g), sostituire le parole: «fenomeni di dipendenza» con le seguenti: «disturbo da gioco d’azzardo (Dga)»
3.9 Il Relatore - Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente: «d) l’efficacia dei poteri regolatori, di differente rango normativo, attribuiti ai Ministeri competenti, all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, e agli enti territoriali; l’efficacia dell’azione amministrativa anche in relazione all’esecuzione delle concessioni pubbliche, non trascurando di verificare se vi siano sovrapposizioni e antinomie nell’azione di contrasto al gioco illegale;».
3.12 (testo 2) Pesco, Endrizzi - Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) la presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente da soggetti criminali e di fenomeni di illegalità ed elusione fiscale;».
3.14 (testo 2) Endrizzi, Di Piazza, Bottici - Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «azione pubblica di» aggiungere la seguente: «prevenzione,».
3.16 (testo 2) Il Relatore - Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La Commissione puo` individuare gli strumenti legislativi più adatti a razionalizzare e implementare la disciplina vigente rispetto ai compiti di cui al comma 1, aggiornandola inoltre alle trasformazioni del sistema, con particolare riferimento alle innovazioni tecnologiche e al gioco on line.»
4.2 Di Piazza, Bottici - Dopo il comma 1, inserire i seguenti: «1-bis. La Commissione puo` richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all’inchiesta. 1-ter. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all’inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. 1-quater. Sulle richieste di cui al comma 1-ter l’autorità giudiziaria provvede ai sensi dell’articolo 117 del codice di procedura penale. 1-quinquies. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1-ter sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi. 1-sexies. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse. 1-septies. Per il segreto d’ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell’ambito del mandato.»
6.1 Castaldi - Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse relazioni di minoranza.».
Altri emendamenti approvati sono il 4.3, 4.100, 5.100 mentre tutti gli altri sono stati ritirati o decaduti.