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Camera, Invidia (M5S): 'Norme frammentarie negative per equidi'

27 aprile 2022 - 07:45

La commissione Lavoro della Camera esamina il Ddl sull'ippicoltura e si sofferma sulle frammentarietà delle norme.

Scritto da Anna Maria Rengo
Camera, Invidia (M5S): 'Norme frammentarie negative per equidi'

Prosegue alla Camera l'esame del disegno di legge Gadda recante "Disciplina dell’ippicoltura e delega al Governo per l’adozione di disposizioni volte allo sviluppo del settore".

In sede consultiva, se ne occupa anche la commissione Lavoro, che già oggi 27 aprile esprimerà il suo parere. Intanto, nella seduta di ieri è iniziato l'esame del provvedimento, di cui è relatore il deputato del Movimento 5 Stelle Niccolà Invidia. Nel presentarlo alla commissione, Invidia segnala preliminarmente che "la vigente disciplina normativa è costituita principalmente dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 173 del 1998, che lega la qualificazione di imprenditore a una connessione con un’azienda agricola, nonché dal decreto legislativo n. 228 del 2001, che ha introdotto una definizione più ampia dell’allevamento di animali. Tuttavia, come si legge nella relazione introduttiva della proposta di legge", la "frammentazione e la
disomogeneità delle norme, soprattutto in materia fiscale, previdenziale e amministrativa, hanno influito negativamente sul comparto dell’allevamento degli equidi, su cui incide anche la normativa europea, soprattutto attraverso norme in materia veterinaria, zootecnica, di controllo e di partecipazione ai concorsi ippici".

Invidia espone poi i contenuti della proposta di legge e dei suoi tre articoli: "l’articolo 1 reca disposizioni per la disciplina delle attività di ippicoltura, svolte in forma individuale o associata, applicabili a tutti gli equidi, destinati alla produzione di alimenti per il consumo
umano (Dpa) e non destinati alla produzione di alimenti (non Dpa). La norma, inoltre, elenca le attività di ippicoltura che sono definite attività agricole e quelle che costituiscono attività connesse, ai sensi dell’articolo 2135, commi 1 e 3, del codice civile (commi 2 e 3)".

Inoltre, "il comma 5 dispone l’applicazione alle attività di ippicoltura delle disposizioni fiscali e previdenziali vigenti previste per il settore agricolo e che, sulla base del comma 7, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato dalle imprese che esercitano le attività di ippicultura e quelle ad essa connesse, agli effetti della normativa in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa quella relativa all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L’articolo 2 reca la clausola di salvaguardia per l’applicazione del provvedimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano. L’articolo 3, infine, reca le disposizioni finanziarie per la copertura degli oneri recati dall’articolo 1".

 

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