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Comitato promotore esports: 'Comma 7 diversi da apparecchi esportivi''

30 maggio 2022 - 09:06

Secondo il Comitato promotore è necessario anche tracciare una netta linea di demarcazione tra gli operatori sportivi e le attività delle sale di intrattenimento.

Scritto da Daniele Duso
Comitato promotore esports: 'Comma 7 diversi da apparecchi esportivi''

"Occorre giungere ad una chiara distinzione tra gli apparecchi da intrattenimento attualmente disciplinati dall’art. 110, comma 7, del Tulps, e le attrezzature finalizzate alla pratica sportiva elettronica". Così Andrea Strata, rappresentante del Comitato promotore esports Italia nel corso dell'incontro del 26 maggio, con la direzione giochi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alcuni titolari di sale Lan e un rappresentante di Iidea, l'associazione di categoria degli sviluppatori di videogame italiani.

Si è trattato del primo hearing sul mondo delle sale Lan, nel corso del quale i responsabili di Adm hanno voluto confrontarsi con chi conosce bene il settore dei videogame e delle sale-lan e con chi vi opera attivamente.

Nel suo intervento l'avvocato Strata ricorda la mission del Comitato promotore che, come previsto nell’ambito del protocollo d’intesa siglato con il Coni nel mese di gennaio di quest’anno, ha la finalità di promuovere l’attività degli sport elettronici e simulati (che consistono nella pratica dei videogiochi e simulatori competitivi di sport tradizionali, organizzati senza limitazioni di genere o tipo, purché in linea e nel rispetto dei principi etici e morali dello sport indicati dal Cio e dal Coni).

Secondo il Comitato promotore è necessario tracciare una netta linea di demarcazione tra gli operatori sportivi e le attività delle sale di intrattenimento. Sotto tale profilo Strata sottolinea che per gli atleti che praticano gli sport elettronici e simulati gli apparecchi funzionali al gioco sono assimilabili ad attrezzature, strumenti o campi di gioco per la pratica dell’attività sportiva (esattamente come la racchetta lo è per il tennista o la palla per il calciatore). Di conseguenza, occorre giungere ad una chiara distinzione tra gli apparecchi da intrattenimento attualmente disciplinati dall’art. 110, comma 7, del Tulps, e le attrezzature finalizzate alla pratica sportiva elettronica.

A tal proposito, il 10 maggio scorso è stato sottoscritto un protocollo tra Adm e Coni che, seppur applicabile unicamente ad una quota di apparecchi “comma 7” (a titolo esemplificativo, biliardi, calciobalilla e freccette), si muove proprio in questa direzione. A tal fine, il Comitato promotore auspica di addivenire quanto prima ad una specifica regolamentazione dell’attività degli sport elettronici e simulati, secondo i principi e le regole del Cio e del Coni, indispensabile per lo viluppo del settore degli sport virtuali, che stanno riscontrando un grandissimo interesse anche da parte delle Federazioni riconosciute dal Comitato olimpico.

Il Comitato promotore, continua Strada, "ritiene encomiabile lo spirito di collaborazione che Adm ha voluto intraprendere con il settore, con la precisa finalità di porre le basi per una regolamentazione idonea della strumentazione (pc, simulatori di guida, console, manopole, joystick, sedute ergonomiche, ecc.) presente all’interno delle cosiddette sale Lan: tale strumentazione, infatti, date le peculiarità e caratteristiche tecniche non può essere assimilata agli apparecchi senza vincita in denaro attualmente contemplati nell’ampia categoria dei 'comma 7'".

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