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Ddl Bilancio, impegno bipartisan per il gioco: focus su concessioni e Preu

30 novembre 2021 - 15:52

Si moltiplicano gli emendamenti al Ddl Bilancio in materia di gioco firmati da maggioranza e minoranza, con Nannicini (Pd) e De Bertoldi (FdI).

Scritto da Fm
Ddl Bilancio, impegno bipartisan per il gioco: focus su concessioni e Preu

L'impegno della politica nei riguardi del comparto del gioco pubblico si fa sempre più bipartisan.

Fra i 6300 emendamenti presentati in commissione Bilancio del Senato al disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 , che entro un mese dovrà essere convertito in legge, molti riguardano il settore, come pure quello dell'ippica, oggetto delle “attenzioni” di Lega e Movimento cinque stelle.

Per il gioco, dopo gli emendamenti presentati da Gianni Pittella e Franco Mirabelli, entrambi del Partito democratico, dalla stessa parte dell'emiciclo arriva quello di Tommaso Nannicini, in materia di proroga delle gare.

Il testo chiede di aggiungere l'articolo Art. 198-bis: “1. In ragione dell’impossibilità attuale di delineare un quadro economico adeguato a identificare l'equilibrio finanziario delle concessioni pubbliche di gioco da mettere a gara, anche a seguito della straordinarietà derivante dall’emergenza epidemiologica Covid-19 e della conseguente normativa emergenziale che ha determinato la chiusura dei punti di raccolta di gioco, il termine di scadenza previsto per le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati sono prorogate senza ulteriori oneri fino al 30 novembre 2022.
2. Nelle more dell'approvazione e attuazione del disegno di legge di riordino del settore giochi, previsto dal Documento di economia e finanza per l'anno 2021 quale collegato a completamento della manovra di bilancio 2022-2024, il numero dei nulla osta di esercizio per gli apparecchi da intrattenimento, nonché i criteri per la loro distribuzione territoriale, sono definiti con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge.
3. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, anche ai fini di un allineamento temporale delle concessioni che consenta una decorrenza uniforme, secondo le indicazioni presenti nel decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di cui al comma 2, indice entro il 15 settembre le procedure aperte, competitive e non discriminatorie per l’attribuzione delle concessioni di cui al comma 1.
4.Laddove non si dovesse addivenire all’indizione delle gare, al momento della scadenza delle concessioni in proroga, eventuali e successive proroghe saranno determinate con apposito provvedimento da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro sessanta giorni dalla scadenza del 30 novembre 2022. 5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 727 e l’articolo 1 comma 1130 della legge 20 dicembre 2020, n. 178, per quanto in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo, sono abrogate”.
 
Sul versante opposto del Senato, si registra l'attività di Andrea de Bertoldi, militante nelle file di Fratelli d'Italia, autore di quattro emendamenti riguardanti il gioco e precisamente la digitalizzazione degli scontrini dei giochi pubblici, i termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi e quelli da parte dei concessionari, la modifica di canoni e durata delle concessioni.
Ecco, nel dettaglio, tutti i testi.
Emendamento all'articolo 87: “Dopo l’articolo 87, inserire il seguente: Art.87-bis (Disposizioni urgenti in materia di giochi pubblici) 1. Al fine di incentivare l’utilizzo delle tecnologie digitali anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, oltre che alla tutela della salute in ragione dell’emergenza epidemiologica Covid-19, gli scontrini dei giochi pubblici con vincita in denaro sono erogati anche in formato digitale. Le modalità sono stabilite con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione. Alla data di entrata in vigore del predetto decreto, sono da ritenersi abrogate le disposizioni normative incompatibili di cui ai seguenti decreti del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, 16 settembre 1996, n. 560, 24 gennaio 2002, n. 33 e 4 ottobre 2002, n. 240.
Nota: l’emendamento prevede l’introduzione per i giochi con vincita in denaro, della possibilità di emettere la ricevuta di gioco in formato digitale, consentendo di mantenere le stesse caratteristiche di sicurezza e validità dello scontrino cartaceo. Tale modalità sarebbe implementata in via aggiuntiva ed alternativa alla modalità attuale di erogazione della ricevuta di gioco cartacea, la quale resta vigente. Le modalità tecniche di attuazione sono stabilite con un decreto ministeriale, emanato dal Mef entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione. La presente proposta emendativa è finalizzata pertanto, ad attuare i necessari interventi volti a garantire la sostenibilità della raccolta e della rete di vendita dei giochi pubblici, ferma restando la loro erogazione in forma fisica presso i punti di gioco, nonché la possibilità di poter apportare tempestivi sviluppi tecnologici per promuovere l’innovazione dei sistemi di raccolta e delle modalità di gioco, anche in relazione agli obiettivi stabiliti dal Pnrr, al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza di tutti i cittadini in considerazione dell’emergenza epidemiologica causata dal virus Sars-CoV-2. La norma non introduce alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica".
 
Emendamento all'articolo 13. “Dopo l’articolo 13, inserire il seguente: Art.13-bis (Disposizioni urgenti in favore del settore dei giochi e scommesse). Dopo il comma 14, inserire il seguente: 14-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue: in relazione alle competenze a saldo del secondo semestre 2021, la scadenza s’intende prorogata al 30 marzo 2023, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in dieci rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 30 giugno 2022 e le successive entro l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l'ultima rata è versata entro il 28 febbraio 2022.
Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Nota: l’emendamento intende sostenere il settore dei giochi e delle scommesse, particolarmente penalizzato dagli effetti della pandemia, attraverso misure fiscali volte ad alleggerire il pagamento del Preu. prevedere la riprogrammazione temporale dei versamenti delle scadenze attualmente previste”.
 
Emendamento all'articolo 19. “Dopo l’articolo 19, inserire il seguente: Art.19-bis (Misure in favore del settore dei giochi e scommesse). Dopo il comma 14, inserire il seguente: 14-bis '1. Tutti i termini di riversamento all'erario ed all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli da parte dei concessionari pubblici in scadenza entro il 30 novembre 2021 sono prorogati al 30 giugno 2022. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2022.
Nota: L’emendamento prevede interventi di sostegno in favore del settore dei giochi e scommesse, i cui effetti della pandemia, hanno determinato un crollo del fatturato e un contestuale calo delle entrate tributarie, a seguito delle chiusure delle attività, che si protraggono da più di un anno”.
 
Emendamento all'articolo 51. “Dopo l’articolo 51, inserire il seguente: Art. 51 – bis (Disposizioni in materia di proroghe del gioco pubblico. 1. All’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n 160, le parole: 'entro il 31 dicembre 2020', sono sostituite dalle seguenti: 'entro il 15 settembre 2022'. 2. All’articolo 1, comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n 160, le parole '40' sono sostituite con dalle seguenti: '100' e le parole: 'euro 2,5 milioni' sono sostituite dalle seguenti: '3 milioni'. 3. All’articolo 1, al comma 727 della legge 27 dicembre 2019, n 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 727 al secondo capoverso, prima delle parole: 'caso di aggiudicazione', è aggiunto il seguente periodo: 'Per le concessioni di cui al comma 727 lettere a) b) c) d), in'; b) dopo il comma 727, inserire il seguente: 727-bis 'Per le concessioni di cui al comma 727 lettera e) alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara deve essere versata una somma pari al 50 per cento della base d’asta. In caso di aggiudicazione deve essere versata la differenza tra l’offerta presentata e il versamento effettuato, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione di concessione. In caso di non aggiudicazione, le somme versate sono restituite al partecipante le somme versate sono restituite al partecipante entro 30 giorni dalla pubblicazione dalla pubblicazione dell’elenco degli aggiudicatari'.
4. Al fine di consentire l’attribuzione delle concessioni relative al gioco mediante apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la durata delle vigenti concessioni relative alla gestione della rete telematica del gioco lecito di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, attribuite a seguito della procedura di gara prevista dall’articolo 24, comma 35, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è prorogata fino alla data di sottoscrizione delle nuove concessioni di cui al comma 1, previo versamento, da parte dei concessionari, di una somma così determinata, a partire dal 1 aprile 2022: a) 0,35 centesimi di euro al giorno per ciascun apparecchio di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera a), collegato alla rete telematica del concessionario; b) 3 euro al giorno per ciascun apparecchio di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera b), collegato alla rete telematica del concessionario; 
5. Al fine di consentire l’attribuzione delle concessioni relative al gioco a distanza di cui all’articolo 1, comma 727 lettera e) della legge 27 dicembre 2019, n 160, la durata delle vigenti concessioni è prorogata fino alla data di sottoscrizione delle nuove concessioni, previo versamento, da parte dei concessionari, di una somma pari ad euro 365 al giorno, a partire dal 1 gennaio 2023; 6. All’articolo 1 comma 1048 della legge del 27 dicembre 2017 n 105, le parole: 'da indire entro il 30 giugno 2020” sono sostituite dalle seguenti: 'da indire entro il 15 settembre 2022'; 7. Al fine di consentire l’attribuzione delle concessioni di cui al comma 6, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell’articolo 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate fino all'aggiudicazione delle nuove concessioni, a fronte del versamento a partire dal 1 aprile 2022, da parte dei concessionari, della somma di: a) 20 euro al giorno per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati; b) 12 euro al giorno per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; 8. Le somme previste per la proroga delle concessioni ai sensi dei commi 4 e seguenti del presente articolo sono versate entro il giorno 16 del mese successivo, mediante modello F24, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; il controllo sulla tempestività e congruità dei versamenti eseguiti è effettuato dal partner tecnologico Sogei Spa. Le somme non sono dovute unicamente per i giorni di chiusura o sospensione del gioco eventualmente disposte da parte delle pubbliche autorità a causa dell’emergenza da Covid 19”.
 
Nella relazione illustrativa che accompagna l'emendamento si sottolinea: "L’articolo 1, commi 727, 729 e 730 della legge di Bilancio per il 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), prevedevano l'avvio della procedura e lo svolgimento della gara per le nuove concessioni relative agli apparecchi, secondo un nuovo modello rispetto a quello oggi vigente (basato sulla gestione della rete telematica alla quale devono essere collegati gli apparecchi), nel corso del 2020/2021, con versamento dell'importo previsto a titolo di una tantum in due rate. A causa dell’emergenza pandemica, la Gara non ha potuto essere bandita e, quindi, è necessario prevedere una proroga delle attuali concessioni per la gestione delle rete telematica, la cui scadenza è fissata al marzo del 2022, considerato che ai sensi dell’art. 4, paragrafo 1, della Convenzione di concessione la stessa 'ha durata di nove anni dalla data di sottoscrizione dell’atto di convenzione' (in proposito, si evidenza che per vicende di natura contenziosa, uno dei concessionari ha sottoscritto l’atto di concessione con qualche mese di ritardo sebbene esercitato la concessione senza soluzione di continuità rispetto alla precedente concessione)".

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