skin

Ddl Cc e gioco, Durigon: 'Precisione nell'individuazione operazioni'

23 luglio 2021 - 09:46

La commissione Finanze del Senato esamina in sede redigente il Ddl sull'uso ed erogazione di conto corrente, al vaglio disposizioni di interesse per il gioco.

Scritto da Anna Maria Rengo
Ddl Cc e gioco, Durigon: 'Precisione nell'individuazione operazioni'

 

Ripreso, dopo una lunga pausa, l'esame in sede redigente, da parte della commissione Finanze del Senato, del disegno di legge a prima firma del senatore della Lega Armando Siri recante "Disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente". Esso reca disposizioni in materia di utilizzo ed erogazione del rapporto di conto corrente e inserisce l'articolo 1857-bis nel codice civile disponendo che: la banca non può in alcun caso esimersi dall'apertura di un rapporto di conto corrente; la banca non può recedere dal contratto di conto corrente prima della scadenza del termine quando i saldi siano in attivo.
Ed è la proposta emendativa presentata dal relatore, il senatore di Forza Italia Marco Perosino, a interessare il settore del gioco. Essa infatti, nel sostituire interamente l'unico articolo del provvedimento, inserisce, nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, l'articolo 120-bis-bis (Recesso e apertura del conto di base), secondo cui le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi abilitati a offrire servizi, a valere su un conto di pagamento, sono tenuti a offrire un conto di base in caso di recesso dal contratto di conto corrente da parte dell'intermediario, anche in esito all'effettuazione della adeguata verifica della clientela, salvo il caso di astensione dall'instaurare il rapporto, nell'ipotesi di impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela. In caso di rifiuto del cliente di tale offerta, da comunicare entro trenta giorni, il contratto di conto corrente si intende rescisso.

A tale proposito, nella seduta di ieri 22 luglio della commissione, Perosino ha informato, come si legge nel resoconto della stessa, che, in relazione al Ddl, è pervenuta una nota scritta da parte di una consulente delle relazioni istituzionali di due realtà che rappresentano più di cento imprese operanti in Italia nel settore dei giochi pubblici (Criga e Get Network), che manifesta apprezzamento per la soluzione individuata con l’emendamento 1.100 a sua firma presentato nel corso della seduta del 15 luglio scorso.

Il sottosegretario all'Economia Claudio Durigon, presente alla seduta, ha giudicato "ragionevole" la proposta di modifica avanzata dal relatore, tuttavia, ritiene opportuno che "il testo individui con precisione le operazioni bancarie effettuabili tramite il conto di base".

 

Ecco il testo dell'emendamento

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui decreto legislativo n. 385 del 1993, dopo l'articolo 120-bis (Recesso), è inserito il seguente:

120-bis-bis (Recesso e apertura del conto di base). 1. «Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi abilitati a offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti a offrire un conto di base di cui all'articolo 126-novedecies, secondo le previsioni degli articoli contenuti nella Sezione III del capo II-ter del titolo VI del presente decreto, in caso di recesso dal contratto di conto corrente da parte dell'intermediario anche in esito all'effettuazione della adeguata verifica della clientela ai sensi degli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo n. 231 del 2007, salvo l'applicazione dell'articolo 42 del citato decreto n. 231. In caso di rifiuto del cliente di tale offerta, da comunicare entro trenta giorni, il contratto di conto corrente si intende rescisso».

 

 

Articoli correlati