skin

Decreto sport, in Gazzetta le norme sul match fixing

01 luglio 2025 - 11:02

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del decreto legge sullo sport, con il rafforzamento delle disposizioni in materia di match fixing.

Scritto da Dd
gazzettaufficialelaterale_776273 (1).jpg

Pubblicato oggi, 1 luglio, in Gazzetta Ufficiale il decreto legge ‘Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonchè ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport’.

Il testo, come avevamo avuto modo di vedere nei giorni scorsi, riportando anche alcune (mancate) dichiarazioni del ministro Andrea Abodi, non contiene nessuna norma in merito all'atteso allentamento del divieto di pubblicità del gioco, quanto piuttosto un rafforzamento delle disposizioni in materia di matxh fixing, attraverso la previsione di un obbligo di legge di segnalazione, da parte delle autorità competenti, al Coni.

In particolare l'articolo 6 del provvedimento, titolato appunto "Misure urgenti in materia di organi di giustizia sportiva e di contrasto al match fixing", va a modificare l'articolo 2 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, (relativa a "Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive", Ndr) inserendo dopo il comma 3 un 3-bis che recita: "quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti devono darne comunicazione alla Procura generale dello sport presso il Coni, organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attivita' inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali." 

Quindi un 3-ter: "la Procura generale dello sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura generale dello sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura generale dello sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo." 

E infine un 3-quater: "L'Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3-ter, previo ricevimento da parte della Procura generale dello sport dell'elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale".

Altri articoli su

Ti interessa questo argomento?
Registrati all’area riservata e segui i tuoi tag preferiti. Accederai all’elenco di tutti i nuovi articoli che usciranno legati a questi tag.

Articoli correlati