skin

Delega fiscale (e riordino gioco), ok a emendamento Matera: i termini slittano ad agosto 2026

12 giugno 2025 - 09:18

La commissione Finanze della Camera approva l'emendamento della relatrice Mariangela Matera (FdI) che proroga i tempi per i decreti attuativi. Inammissibili o respinti tutti i subemendamenti.

Scritto da Dd
Alexander Grey (Unsplash)

Alexander Grey (Unsplash)

Approvato dalla commissione Finenze della Camera l'emendamento che proroga ulteriormente ad agosto 2026 la scadenza per l'esercizio della delega fiscale.

Passa dunque al vaglio della commissione la proposta emendativa, presentata nella seduta del 3 giugno scorso dalla relatrice Mariangela Matera (FdI), nella quale di fatto viene accettata la richiesta espressa dalla Conferenza unificata di allungare i tempi "almeno ad agosto 2026 per permettere, nel frattempo, con la legge di bilancio 2026, ai sensi dell'articolo 22, comma 3 della legge 111/2023 'Riforma fiscale', di far fronte a eventuali necessità finanziarie da inserire nel delegato di riordino della rete fisica dei giochi, per istituire a favore delle Regioni una compartecipazione percentuale al gettito da gioco mediante apparecchi riferibile a ciascun territorio regionale”.

Niente da fare per i subemendamenti presentati sempre nel passaggio in commissione, tutti dichiarati inammissibili e, per le parti restanti, respinti.

L'emendamento di Matera apporta anche alcune modifiche ai criteri direttivi per il riordino del settore del gioco pubblicomodificando anche all’articolo 15 della Legge delega, quello relativo a “Principi e criteri direttivi per il riordino delle disposizioni vigenti in materia di giochi pubblici”.

In merito ai criteri direttivi, circa le misure tecniche e normative atte a garantire la piena tutela dei soggetti più vulnerabili, il termine "diminuzione" (relativo ai limiti di giocata e di vincita) è sostituito dal termine "revisione". Per quanto riguarda il riordino del sistema sanzionatorio penale e amministrativo viene aggiunto che si prevede non solo un "riordino", ma anche una "revisione" dello stesso; inoltre, per quanto concerne le sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco, si elimina il riferimento al solo gioco a distanza.

Il provvedimento è attualmente in prima lettura alla Camera in attesa dell'approvazione in commissione Finanze della Camera presubilmente nel corso della prossima settimana.

Questo il testo presentato da Matera (emendamento 1.6. La Relatrice)

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente: 1) al comma 1, primo periodo, la parola: " ventiquattro " è sostituita dalla seguente: " trentasei "; Conseguentemente: 1) al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) all’articolo 15, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) alla lettera a), numero 1), la parola: " diminuzione" (in riferimento ai "limiti di giocata e di vincita" Ndr) è sostituita dalla seguente: " revisione "; 2) alla lettera m), dopo la parola: " riordino " sono inserite le seguenti: " e revisione " e dopo la parola: " gioco " sono soppresse le seguenti: "a distanza" (in riferimento alla previsione di "sanzioni aggravate per le violazioni concernenti il gioco a distanza", che invece sono aggravate per tutto il gioco e non più solo quello a distanza Ndr); 2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) all’articolo 21, comma 1, la parola: " 2025 " è sostituita dalla seguente: " 2026 ".

 

Questi i testi dei subemendamenti alla proposta emendativa di Matera che sono presentati:

0.1.6.1. Tabacci, Merola, D’Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Vaccari.

Alla parte consequenziale, numero 1), lettera b-bis), sopprimere il capoverso numero 1).

 

0.1.6.2. Merola, D’Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.

Alla parte consequenziale, numero 1), sostituire la lettera b-bis) con la seguente: b-bis) all’articolo 15, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1, le parole da: "quale garanzia di tutela della fede" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "che impegna lo Stato a garantire la tutela della fede, dell’ordine e della sicurezza pubblici, come al contemperamento degli inte ressi pubblici erariali, di regolare afflusso del prelievo tributario gravante sui giochi, con il diritto costituzionale alla salute e con la prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose."; 2) al comma 2, lettera a), l’alinea è sostituita dalla seguente: "a) introduzione di misure tecniche e normative finalizzate a garantire la gene rale tutela dei cittadini, prevenendo le di sfunzioni sociali e sanitarie come definite nel Dpcm 12 gennaio 2017 recante la de finizione e aggiornamento dei livelli essen ziali di assistenza e il gioco minorile:" 3) al comma 2, lettera a), il numero 1), è sostituito dal seguente: "1) revisione dei limiti di giocata e di vincita in funzione della prevenzione sanitaria"; 4) al comma 2, lettera a), al numero 2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « da effettuarsi esclusivamente dal Servizio Sanitario Nazionale"; 5) al comma 2, lettera a), il numero 3) è sostituito dai seguenti: "3) Semplificazione delle proce dure di autoesclusione dal gioco, con tempi non superiori e con adempimenti non dis simili da quelli di registrazione negli ac count delle piattaforme e dei punti di di stribuzione dei giochi; 3-bis) Istituzione di un registro na zionale di autoesclusione dalla partecipa zione in qualsiasi forma ai giochi con vin cita in denaro, tenuto dal Servizio Sanita rio Nazionale che dà comunicazione dei nominativi all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per i seguiti tecnici nell’assoluta garanzia di rispetto dei dati personali da parte dei soggetti concessionari e gestori;" 6) al comma 2, lettera m), dopo la parola: "riordino" sono inserite le se guenti: "e revisione" e dopo la parola: "gioco" sono soppresse le seguenti: "a distanza".

(Inammissibile, ad eccezione della lettera b-bis), numero 3), capoverso numero 1)

 

0.1.6.3. Merola, D’Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.

Alla parte consequenziale, numero 1), lettera b-bis), sostituire il capoverso numero 1), con il seguente: 1) alla lettera a), il numero 1) è sostituito dal seguente: "1) diminuzione dei limiti di im porto giocato e di vincita e determinazionedi un tempo minimo della sessione di gioco in funzione della prevenzione sanitaria;".

 

0.1.6.4. Toni Ricciardi, Merola, D’Alfonso, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.

Alla parte consequenziale, numero 1), lettera b-bis), capoverso numero 1), sosti tuire la parola: revisione con le seguenti: riduzione nel rispetto del diritto alla salute come sancito all’articolo 32 della Costituzione.

 

0.1.6.5. Stefanazzi, Merola, D’Alfonso, Toni Ricciardi, Tabacci, Vaccari.

Alla parte consequenziale, numero 1), lettera b-bis), capoverso numero 1), dopo la parola: revisione aggiungere le seguenti: , in funzione della prevenzione sanitaria, Conseguentemente, alla medesima lettera b-bis), dopo il capoverso numero 1), aggiungere il seguente: 1-bis) alla lettera a), dopo il numero 1), è inserito il seguente: "1-bis) determinazione di un limite minimo di tempo per ciascuna giocata sta bilendo vincite più basse per le forme a maggior ripetitività;".

 

0.1.6.6. D’Alfonso, Merola, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Vaccari.

Alla parte consequenziale, numero 1), lettera b-bis), capoverso numero 1), dopo la parola: revisione aggiungere le seguenti: nel rispetto degli interessi pubblici generali in tema di salute. Conseguentemente, alla medesima lettera b-bis), dopo il capoverso numero 1), aggiungere il seguente: 1-bis) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "quali scuole e altri centri frequentati da soggetti più vulnerabili".

(Inammissibile limitatamente alla parte consequenziale)

Altri articoli su

Ti interessa questo argomento?
Registrati all’area riservata e segui i tuoi tag preferiti. Accederai all’elenco di tutti i nuovi articoli che usciranno legati a questi tag.

Articoli correlati