Con 199 voti favorevoli, 38 contrari e nessuna astensione, l'Assemblea del Senato, mercoledì 10 novembre, ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione dell'emendamento interamente sostitutivo del Ddl n. 2394, di conversione del decreto-legge n. 127, sullo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento dello screening.
Niente da fare per l'emendamento 6.1. proposto dal senatore del Pd Francesco Verducci per chiedere che i concessionari di scommesse non abbiano alcun possibile vantaggio se la dotazione fissa del fondo Salva Sport (50 milioni di euro) sarà raggiunta grazie all'arrivo di risorse da parte di Sport e Salute, e dunque, almeno secondo la formulazione attuale, potrebbero avere uno sconto rispetto allo 0,5 percento che devono pagare.
Nel testo del dossier sul Ddl infatti, a differenza di altri emendamenti, quello di Verducci non compare fra gli approvati dalla commissione Affari costituzionali.
Di seguito, ecco il testo integrale dell'articolo 6 - Misure urgenti per lo sport – riportato sul sito del Senato.
“L'articolo 6 stabilisce che le somme trasferite a Sport e Salute S.p.A. per il pagamento delle indennità per i collaboratori sportivi connesse all’emergenza da Covid-19 (secondo quanto disposto dall’articolo 44 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73), ma non utilizzate, sono riassegnate al «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» e, a seguito di una modifica introdotta in sede referente, al Fondo per potenziare l'attività sportiva di base, di cui all’articolo 1, comma 561, della legge n.178 del 2020 (in luogo del 'Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale' previsto nel testo originario del lL).
Al riguardo, si rammenta che, ai sensi del citato art.44 del Dl n.73 del 2021, è stato demandato a Sport e salute Spa il compito di corrispondere, per il corrente anno, un’indennità una tantum, di ammontare variabile in relazione alla misura del reddito percepito nell’anno di imposta 2019, in favore di titolari di rapporti di collaborazione presso il Coni (Comitato olimpico nazionale italiano), il Cip (Comitato italiano paralimpico), una federazione sportiva nazionale o una disciplina sportiva associata del Coni o del Cip, un ente di promozione sportiva, riconosciuto dal Coni o dal Cip, ovvero presso una società o associazione sportiva dilettantistica, nel rispetto di un limite di spesa pari a 220 milioni di euro per il 2021.
Il comma 13 dell'art.44 prevede che le somme trasferite alla società Sport e salute Spa ai fini del pagamento delle predette indennità e non utilizzate siano riversate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 settembre 2021.
L'articolo in commento - vigente (come del resto le restanti disposizioni del presente decreto-legge) dal 22 settembre, quindi successivamente alla richiamata data del 15 settembre contenuta nel comma 13, disposizione oggetto di deroga esplicita - prevede che i predetti importi non utilizzati (evidentemente entro il medesimo 15 settembre) siano riversati, entro il 15 ottobre 2021, all’entrata del bilancio dello Stato per essere così riassegnati:
i) per il cinquanta per cento al 'Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano' di cui all’articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).
Con la richiamata legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, comma 369), al fine di sostenere il potenziamento del movimento sportivo italiano, è stato istituito presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo denominato 'Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano'. Ad esso sono state attribuiti 12 milioni di euro per l'anno 2018, 7 milioni di euro per l'anno 2019, 8,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 10,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità: incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport; sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale e di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale; sostenere la maternità delle atlete non professioniste; garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione; sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.
Le modalità di riparto delle risorse sono stabilite, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
ii) per il restante cinquanta per cento, a seguito di una modifica introdotta in sede referente, al Fondo per potenziare l'attività sportiva di base, di cui all’articolo 1, comma 561, della legge di Bilancio per il 2020 (legge n.178 del 2020).
Il richiamato fondo è diretto a potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e a ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico.
Il fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. I criteri di gestione delle suddette risorse sono demandate ad un decreto dell’Autorità di governo competente in materia di sport.
Come detto, nel testo originario era previsto, in luogo del Fondo per potenziare l'attività sportiva di base, il 'Fondo per il rilancio del Sistema sportivo nazionale' di cui all’articolo 217 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
Si ricorda che detto Fondo è stato istituito, nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze, con il richiamato articolo 217 del decreto-legge n.34 del 2020, con la finalità di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il Fondo è alimentato (nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno successivo) con una quota, pari allo 0,5 per cento, del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere (anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali) al netto della quota riferita all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse. Le risorse del predetto Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.
Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020 sono stati individuati i criteri di gestione del richiamato Fondo”.
La parola ora passa alla Camera dei deputati.
LOTTERIA DEI CORRISPETTIVI IN COMMISSIONE – Nella seduta della commissione Politiche dell'Unione europea, in sede consultiva, invece a finire sotto la lente è stata la Conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (Parere alle Commissioni 6ª e 11ª riunite. Esame e rinvio). In assenza del relatore, senatore Nannicini, il presidente Stefano (Pd), ha introdotto l’esame del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Ricordando che “l’articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia fiscale. In particolare, si provvede alla rimodulazione delle risorse del Fondo istituito per la cosiddetta 'lotteria dei corrispettivi'; si recano disposizioni per il credito d’imposta per il sostegno delle attività teatrali e degli spettacoli dal vivo, nonché norme in materia di credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo. Altre disposizioni intervengono sull’articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 2021, in materia di contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici colpiti da Covid-19”.