Dl Natale, improponibile emendamento Pittella su Preu

Dichiarato improponibile l'emendamento del senatore Pittella sul dilazionamento e rateizzazione del Preu.
Scritto da Anna Maria Rengo

Dl Natale, improponibile emendamento Pittella su Preu

Ha avuto vita breve l’emendamento sul Preu al disegno di conversione in legge del decreto Natale del senatore del Pd Gianni Pittella.

La commissione Affari costituzionali del Senato, che sta esaminando in sede referente il Ddl e le sue proposte di modifica, l’ha infatti ritenuto improponibile. In questa categoria, è stato spiegato, rientrano gli emendamenti che contengono misure di carattere economico o fiscale, poichè non rientrano nell’oggetto del provvedimento, o anche misure di carattere ordinamentale permanente in vari ambiti (a volte, peraltro, anche totalmente estranei al decreto), ivi comprese le modifiche al testo unico degli enti locali. Analogamente, sono da ritenersi improponibili le proposte che contengono proroghe e differimenti di termini: a tale riguardo, il decreto-legge, sebbene contenga alcune disposizioni molto specifiche di quella natura, non è un provvedimento di proroga termini. A quel fine sono stati infatti adottati il decreto-legge n. 183 del 2020, all’esame della Camera e oggetto di numerosi emendamenti, e anche il successivo decreto-legge n. 7 del 2021, sempre in fase di conversione presso l’altro ramo del Parlamento, il cui contenuto verrà probabilmente trasposto nel primo a mezzo di un emendamento governativo.

Il testo prevedeva: “In condizioni di prolungata sospensione della raccolta di gioco con apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, tutti i termini del versamento del prelievo erariale unico, anche mediante acconti o versamenti rateali, e del canone di concessione intercorrenti nei periodi di sospensione della raccolta sono prorogati fino ai medesimi termini intercorrenti del primo periodo contabile successivo alle disposizioni che consentano la ripresa della raccolta. I versamenti come dovuti in applicazione della presente disposizione sono consentiti anche mediante rateazioni mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno, le quali devono in ogni caso ripartire le somme dovute al fine di consentirne il versamento entro il 16 dicembre dell’esercizio al quale si riferiscono. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce il numero delle rate in ciascun caso di applicazione della presente disposizione”.