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Dl proroga emergenza, gioco: super green pass fino a fine marzo

04 febbraio 2022 - 11:19

Il governo rimette ordine alle norme su certificati verdi e ribadisce, con un emendamento, che fino al 31 marzo per entrare nelle sale giochi serve il green pass rafforzato.

Scritto da Daniele Duso
Dl proroga emergenza, gioco: super green pass fino a fine marzo

Con un emendamento, il n. 2.1000, il governo rimette ordine alle disposizioni emanate con il Decreto festività (n. 221/2021) lo scorso 24 dicembre. Il testo del disegno di legge n. 2488, per la trasformazione in legge del decreto, è all'esame della Commissione affari costituzionali al Senato, che prosegue il percorso avviato nella seduta di martedì 11 gennaio. Nell'emendamento è inserito un riferimento ai locali da gioco in quanto luoghi ai quali, sino al termine dell'emergenza sanitaria, si potrà accedere solo con green pass rafforzato.

"Fino al 31 marzo 2022", riporta l'emendamento, "sull'intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19, da vaccinazione o guarigione, c.d. green pass rafforzato, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nel rispetto della disciplina della zona bianca e dei protocolli e delle linee guida adottati".

Nell'elenco dei luoghi ai quali si può accedere solo con certificazione rafforzata troviamo: "servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all'aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio di cui all'articolo 4, a eccezione delle mense e catering continuativo su base contrattuale, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9-bis; alberghi e altre strutture ricettive, nonché servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter; impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici; partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5; attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati di cui all'articolo 5; partecipazione del pubblico a cerimonie pubbliche".

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