Gap e obblighi informativi, in Gazzetta la sentenza della Corte
Sulla Gazzetta ufficiale del 29 settembre è pubblicata la sentenza della Corte costituzionale, chiamata a esprimere un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, in materia di gioco e scommesse, sulle “Misure di contrasto alla ludopatia – Obblighi a carattere informativo sul rischio di dipendenza da gioco d’azzardo – Inosservanza da parte del soggetto titolare della sala o del punto di raccolta o di vendita dei giochi – Sanzione amministrativa pecuniaria pari a cinquantamila euro – Violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza nonchè lesione del diritto, anche convenzionale, di proprietà privata – Illegittimità costituzionale. – Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, art. 7, comma 6, secondo periodo. – Costituzione, artt. 3, 41 e 42, 117, primo comma; Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle liberta’ fondamentali, art. 1; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 17”.
Con la sentenza si dichiara costituzionalmente illegittima la sanzione amministrativa fissa di 50.000 euro a carico dei concessionari del gioco e dei titolari di sale giochi e scommesse per la violazione degli obblighi di avvertimento sui rischi di dipendenza dal gioco con vincita in denaro. Spetterà al legislatore stabilire una nuova sanzione nel rispetto della Costituzione, con i relativi limiti minimo e massimo.