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Gioco e luoghi sensibili, Consiglio Valle avvia serie di audizioni

17 marzo 2021 - 16:59

Dal 19 marzo la commissione Servizi sociali del Consiglio della Valle d'Aosta terrà una serie di audizioni sulle modifiche alla legge sul gioco proposte in seno al Ddl Omnibus.

Scritto da Redazione
Gioco e luoghi sensibili, Consiglio Valle avvia serie di audizioni

"Abbiamo stabilito di effettuare delle audizioni in merito alla questione della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico: il testo che stiamo esaminando propone delle modifiche alla legge regionale n. 14/2015, in particolare per quanto attiene al divieto di apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco in prossimità dei luoghi sensibili. Al fine di valutare l'impatto avuto dalle disposizioni attualmente in vigore e capire le possibili ricadute nel caso si voglia procedere con i cambiamenti prospettati, la Commissione ha stabilito di audire, cominciando da venerdì 19 marzo, il Presidente della Regione, il responsabile del Servizio per le dipendenze (Serd) dell'Usl, il presidente dell'Ordine dei medici e il sindaco di Quart, comune in cui si concentrano diverse strutture per il gioco".

A dirlo è Erika Guichardaz (PCP), presidente della commissione Servizi sociali del consiglio regionale della Valle d'Aosta, che nella seduta di oggi, mercoledì 17 marzo, ha esaminato il disegno di legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2021.
 
Come noto, il provvedimento, attualmente al vaglio delle commissioni competenti, all'articolo 16 comprende una modifica della legge vigente in materia di gioco, che riguarda, in particolare, il riferimento, nell’ambito dei luoghi sensibili, alle strutture culturali, ricreative o sportive, nonché alle strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e alle strutture ricettive per categorie protette, per le quali il divieto vale solo qualora si tratti di strutture pubbliche. Si prevede, inoltre, di espungere, dall’elenco dei luoghi sensibili, gli sportelli bancomat.

IL TESTO INTEGRALE DELL'ARTICOLO 16 - (Disposizioni in materia di prevenzione del vizio del gioco d’azzardo e contrasto alla dipendenza dallo stesso. Modificazione alla legge regionale 15 giugno 2015, n. 14)
1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)), è sostituito dal seguente: “1. È vietata l’apertura di sale da gioco e di spazi per il gioco in luoghi che siano ubicati ad una distanza, misurata in linea d’aria, inferiore a 500 metri da istituti scolastici di ogni ordine e grado, da strutture culturali, ricreative o sportive pubbliche, da strutture residenziali o semiresidenziali pubbliche operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, da strutture ricettive pubbliche per categorie protette e ludoteche per minori, da istituti di credito, da esercizi di compravendita di oro e oggetti preziosi usati, nonché da luoghi di culto”.
 

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