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Green pass rafforzato in location di gioco da 10 gennaio al 31 marzo

24 dicembre 2021 - 10:57

Il decreto Festività del Governo impone il possesso del super green pass per accedere alle location di gioco dal 10 gennaio al 31 marzo 2022.

Scritto da Redazione
Green pass rafforzato in location di gioco da 10 gennaio al 31 marzo

Come noto, il decreto appena varato dal Governo per le imminenti festività prevede alcune misure valide direttamente e indirettamente anche per le location di gioco. Non chiusure, come accaduto per 10 mesi fra il 2020 e il 2021, ma semplicemente l'obbligo di essere dotati del super green pass – conseguito dalle persone vaccinate o guarite dal Covid – per accedere alle sale e ai casinò.

Ma per quanto tempo bisognerà sottostare a questa regola?

Secondo quanto recita l'articolo 8 del decreto, “dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19” (cioè fino al 31 marzo), l’accesso ad alcuni  servizi ed attività, (di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettere c), d), f), g), h), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021”.

Le attività e i servizi in questione, commi alla mano, sono quindi: musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di  squadra,  centri benessere,  anche  all'interno  di  strutture   ricettive;  centri  termali,  salvo  che  per   gli   accessi   necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza  e  allo  svolgimento   di   attività   riabilitative  o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;  centri  culturali,  centri  sociali  e ricreativi;  attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.
 
A tal proposito, è bene tenere a mente che dal 1° febbraio il green pass “rafforzato” sarà valido per 6 mesi dalla somministrazione dell'ultima dose di vaccino, e non più per nove.
 
Quanto all'utilizzo delle mascherine, “dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto, trova applicazione anche in zona bianca”. Dalla data di entrata in vigore del decreto fino “alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Fffp2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso”. 
 
Sempre  fino alla cessazione dello stato di emergenza, “il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19”. 
 
 

Come noto, il decreto varato dal Governo per le imminenti festività https://www.gioconews.it/politica-generale/69435-consiglio-ministri prevede alcune limitazioni anche per le location di gioco. Non chiusure, come accaduto per 10 mesi fra il 2020 e il 2021, ma semplicemente l'obbligo di essere dotati del super green pass – conseguito dalle persone vaccinate o guarite dal Covid – per accedere alle sale e ai casinò.

 

Ma per quanto tempo bisognerà sottostare a questa regola?

Secondo quanto recita l'articolo 8 del decreto, “dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19” (cioè fino al 31 marzo, https://www.gioconews.it/politica-generale/69437-stato-di-emergenza-fino-al-31-marzo-bollinato-il-decreto-del-governo), l’accesso ad alcuni servizi ed attività, (di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettere c), d), f), g), h), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19, di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021”.

 

Le attività e i servizi in questione, commi alla mano, sono quindi musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri

benessere, anche all'interno di strutture ricettive; centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

 

A tal proposito, è bene tenere a mente che dal 1° febbraio il green pass “rafforzato” sarà valido per 6 mesi dalla somministrazione dell'ultima dose di vaccino.

 

Quanto all'utilizzo delle mascherine, “dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto, trova applicazione anche in zona bianca”. Dalla data di entrata in vigore del decreto fino “alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Fffp2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso”.

 

Sempre fino alla cessazione dello stato di emergenza, “il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi Covid-19”.

 

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