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Il Servizio Studi: 'Cosa cambia per i giochi con la Manovra'

27 dicembre 2021 - 17:57

I tecnici parlamentari redigono le schede di letture delle norme sui giochi inserite nella legge di Bilancio 2020 e inseriscono un rilievo critico sull'ippica.

Scritto da Anna Maria Rengo
Il Servizio Studi: 'Cosa cambia per i giochi con la Manovra'

Una puntuale disamina di quanto prevede la legge di Bilancio anche in materia di gioco è condotta dai tecnici del Servizio Studi di Camera e Senato, in vista dell'esame lampo da parte della commissione Bilancio di Montecitorio.

LE NORME SULLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO - I commi da 548 a 551 trattano, tra l'altro, la definizione del gettito delle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi attribuito alle Province autonome, anche con la modifica dell’articolo 75 dello statuto le entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi: il comma 549, lettera a) modifica l’articolo 75 dello statuto, al fine di includere esplicitamente il gettito di tali entrate nella formula residuale che attribuisce alle province i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali; il comma 550 ne definisce l’ambito e le modalità di calcolo in relazione alle diverse tipologie di giochi; la determinazione del concorso alla finanza pubblica dovuto dalla regione e dalle province autonome per gli anni 2022 e dal 2023 modificando l’articolo 79 dello statuto che ne stabilisce disciplina e quantificazione (comma 549, lettere b) e c)).
Il comma 551 stabilisce l’attribuzione alle Province autonome di Trento e di Bolzano di 20 milioni di euro annui ciascuna, come restituzione delle riserve all’erario di cui alla legge di stabilità 2014.


Il comma 549, lettera a) modifica il comma 1, lettera g), dell’articolo 75 dello statuto al fine di estendere la compartecipazione spettante alle due province alle entrate derivanti dal gioco con vincita in denaro di natura extra tributaria, purché costituiscano utile erariale.
Con la modifica apportata dalla norma in esame, tra ‘tutte le altre entrate’ sono ora comprese anche quelle derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite, al netto delle vincite e degli aggi spettanti ai concessionari, da utile erariale.
Si ricorda che il decreto legge n. 146 del 2021 (convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215) interviene in materia con l’articolo 16, comma 7, che quantifica, a titolo definitivo, la somma spettante a ciascuna provincia autonoma in relazione alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni fino al 2021. La suddetta somma è stata inizialmente stabilita in 50 milioni di euro per ciascuna provincia autonoma, e successivamente, con le modifiche apportate in sede di conversione in legge, è stata fissata in 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e di 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano.

Con l’accordo del 18 novembre 2021, infatti, lo Stato riconosce in via definitiva la spettanza dei gettiti arretrati derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria afferenti agli anni fino al 2021 e quantifica tali spettanze in 90 milioni di euro per la Provincia autonoma di Trento e di 100 milioni di euro per la Provincia autonoma di Bolzano

Il comma 550 disciplina le modalità di calcolo delle suddette entrate in relazione alle diverse tipologie di giochi. La contabilizzazione delle entrate è effettuata per il gioco in rete fisica, in riferimento alle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia, mentre per il gioco a distanza in riferimento alle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a residenti nel territorio di ciascuna provincia.

Quanto alle tipologie di giochi, fermo restando la spettanza alla regione dei 9 decimi del provento del lotto al netto delle vincite (come stabilito all’articolo 69, comma 2, lettera c), dello statuto), i giochi con vincita in denaro considerati sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. La norma specifica infine che la quantificazione gettito spettante alle province, quando per alcune tipologie di giochi non sia possibile, è determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.

LE NORME SULL'IPPICA - I commi 870 e 871 recano Disposizioni a sostegno delle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche) e, inseriti dal Senato, istituiscono, presso il Mipaaf, un fondo per garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022 e 4 milioni di euro per il 2023.
Nello specifico, il comma 870 prevede che - al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura - sia istituito - presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - un apposito fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro per l’anno 2022 e 4 milioni di euro per l’anno 2023.
Il comma 871 statuisce, poi, che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali siano stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui sopra tra gli impianti ippici aperti nel 2021.
Al riguardo, si osserva che non è indicato un termine per l’adozione del decreto ministeriale di cui sopra.
I tecnici allegano un elenco trasmesso dagli uffici competenti del Mipaaf dove sono indicati, al 22 dicembre 2021, “gli impianti ippici aperti nel 2021” nel senso di quelli che hanno svolto attività nel 2021. Si segnalano, al suo interno, l’ippodromo “F. Caprilli” di Livorno e l’ippodromo “La Favorita” di Palermo che hanno iniziato l’attività di corse nel 2021.

 

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