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In Gazzetta il nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze: dati anche sul Gap

21 febbraio 2024 - 13:48

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto che istituisce il nuovo Sistema informativo sanitario per le dipendenze: tra le sue finalità anche il conferimento dei dati relativi al gioco patologico, dal 1° gennaio 2025, all'Osservatorio ministeriale.

Scritto da Redazione
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C'è anche il contrasto al gioco patologico fra gli obiettivi del Sistema informativo nazionale per le dipendenze, istituito da un apposito decreto del ministero della Salute, pubblicato sull'ultimo numero della Gazzetta ufficiale.

È l'articolo 1 del decreto a delineare le finalità del Sistema informativo nazionale per le dipendenze – Sind, istituito nell'ambito del Nuovo sistema informativo sanitario – Nsis: “ a) monitoraggio dell'attività dei Servizi per le dipendenze, con analisi del volume di prestazioni e valutazioni epidemiologiche sulle caratteristiche dell'utenza e sui pattern di trattamento; b) supporto alle attività gestionali dei Servizi per le dipendenze, per valutare il grado di efficienza e di utilizzo delle risorse; c) supporto alla costruzione di indicatori di struttura, processo ed esito sia a livello regionale che nazionale; d) monitoraggio dei livelli essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze; e) produzione dei dati da inviare in forma aggregata all'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze - successivamente ricostituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 2017 presso il Dipartimento per le politiche antidroga - per la redazione della relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 131 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; f) produzione dei dati aggregati per la redazione degli altri rapporti epidemiologici derivanti dagli obblighi informativi nei confronti dell'Osservatorio europeo, delle Nazioni unite - Annual report questionnaire; g) supporto alla programmazione delle strategie governative, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 12, in relazione al ruolo di coordinamento generale svolto dal Dipartimento per le politiche antidroga con la messa a disposizione di dati in forma aggregata; h) redazione della relazione annuale al Parlamento sugli interventi realizzati in materia di alcoldipendenza, ai sensi dell'art. 8 della legge 30 marzo 2001, n. 125 con la messa a disposizione di dati in forma aggregata; i) redazione di relazioni e/o report comunque denominati, richiesti dal Parlamento, da Organismi europei ed internazionali con la messa a disposizione di dati in forma aggregata; j) produzione di analisi statistiche e indicatori statistici sul fenomeno dell'assistenza sanitaria a persone con dipendenze o con comportamenti a rischio di uso e di abuso di sostanze a cura dell'Ufficio di statistica del Ministero della salute”.

 

Il Sind si occuperà anche della trasmissione di dati su richiesta “all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito ai sensi dell'art. 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e trasferito dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 presso il Ministero della salute, che, tra gli altri compiti, monitora la dipendenza dal gioco d'azzardo, verifica l'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, valuta le misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave”.

 

All'articolo 4 del decreto, relativo alle modalità per la messa a disposizione delle informazioni, viene evidenziato che “Il sistema è predisposto per permettere: a) alle unita' organizzative delle regioni e province autonome individuate come competenti da provvedimenti regionali e provinciali, di consultare la base dati centrale in forma aggregata al fine di effettuare analisi comparative in materia di assistenza sanitaria per le dipendenze, sulla base degli indicatori calcolati ai sensi dell'art. 1; b) alle unità organizzative della Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria e della Direzione generale competente in materia di digitalizzazione, sistemi informativi sanitari e statistica del Ministero della salute, individuate come competenti dal regolamento di organizzazione, e all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito ai sensi dell'art. 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e trasferito dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 presso il Ministero della salute, di consultare i dati presenti sulla base dati centrale in forma aggregata, per le finalità indicate nell'art. 1; c) alle unità organizzative della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, competenti in materia individuate dal decreto di organizzazione, di consultare i dati relativi alle dipendenze in forma aggregata, presenti sulla base dati centrale nelle forme previste dalla normativa vigente, per le finalità indicate dall'art. 1, comma 1, lettere e) e f)”.

 

L'articolo 6 è specificamente dedicato a “Ritardi e inadempienze” e recita: “1. Le informazioni trasmesse sono sottoposte a verifica in ordine a completezza e qualità, in base agli indicatori specificamente individuati dalle competenti Direzioni generali del Ministero della salute.

2. Il conferimento dei dati relativi alle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope è ricompreso fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, per l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato ai sensi dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome il 23 marzo 2005 (rep. atti. n. 2271/CSR).

3. Il conferimento dei dati relativi alle alcoldipendenze e al gioco d'azzardo patologico prende avvio dal 1° gennaio 2025 con riferimento alle attività del 2024; il conferimento dei dati relativi alle alcoldipendenze e al gioco d'azzardo patologico è ricompreso, dal 1° gennaio 2026 con riferimento alle attività del 2025, fra gli adempimenti cui sono tenute le regioni, per l'accesso al finanziamento integrativo ai sensi della citata Intesa del 23 marzo 2005”.

 

Infine, il gioco è citato anche nell'articolo 7, intitolato “Trattamento dei dati e accesso ai dati”, che dispone: “1. Nel Sind sono raccolti, trattati e conservati solo i dati che sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità del presente decreto, con modalità e logiche di elaborazione delle informazioni dirette esclusivamente a fornire una rappresentazione aggregata e anonima dei dati: a) alle unità organizzative delle regioni e delle province autonome competenti, come individuate da provvedimenti regionali e provinciali; b) alle competenti unità organizzative della Direzione generale competente in materia di digitalizzazione, dei sistemi informativi sanitari e della statistica e della Direzione generale competente in materia di prevenzione sanitaria del Ministero della salute; c) all'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, istituito ai sensi dell'art. 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e trasferito dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 presso il Ministero della salute; d) alle unita' organizzative della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, competenti in materia, come individuate dal decreto di organizzazione; nonché per le finalità e secondo le modalità di cui alle disposizioni del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2016, n. 262”.

 

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