Si parla anche di gioco nell'Indagine conoscitiva in materia di lavoro e previdenza nel settore dello spettacolo esaminata ed approvata dalle commissioni riunite Cultura e Lavoro della Camera dei deputati nella seduta del 21 aprile.
Nel testo infatti si legge: " Le imprese in cui sono occupati i lavoratori dello spettacolo sono distribuite per attività economica fra circa 60 divisioni della classificazione Ateco. Il 91,2 percento delle relazioni lavorative coinvolge imprese di sole cinque divisioni: 198.968 posizioni lavorative, il 54,4 percento del totale, hanno una relazione lavorativa con una impresa che svolge la sua attività principale nella divisione 'Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore'; il 16,4 percento nella divisione 'Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento'; il 10,1 percento nella divisione 'Attività creative, artistiche e di intrattenimento'; il 4,5 percento nella divisione 'Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco'; il 4,4 per cento nella divisione 'Attività di programmazione e trasmissione' e l’1,4 per cento nella divisione 'Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale'.
Mentre la divisione 'Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore' è caratterizzata da rapporti di lavoro particolarmente frammentati, con una durata mediana nell’anno pari a 3 giorni e un numero mediano di ore retribuite nell’anno pari a 17,5, per le divisioni 'Attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco' e 'Attività di programmazione e trasmissione' si osservano rapporti di lavoro stabili nell’anno, durata mediana annuale pari a 365 giorni e mediana del numero di ore retribuite annuali superiori di venti volte al dato complessivo riferito al totale dei rapporti di lavoro dello spettacolo".
Inoltre, nel paragrafo relativo ai tratti distintivi dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dello spettacolo si legge che, 'come emerge dalla documentazione depositata dall’Inps, l’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti nel settore dello spettacolo si caratterizza per una serie di peculiari elementi distintivi, fra i quali si ricorda che "ai fini della sussistenza dell’obbligo contributivo è irrilevante la natura del rapporto di lavoro e la tipologia di contratto di lavoro (contratto di lavoro intermittente, contratto di collaborazione coordinata e continuativa, contratto di lavoro autonomo occasionale...). Il lavoratore dello spettacolo è assicurato al Fpls a prescindere dalla forma in cui si estrinseca la contrattualizzazione del rapporto di lavoro, sia essa annoverabile nell’ambito del lavoro di natura subordinata, sia essa riconducibile ad una delle diverse fattispecie di lavoro parasubor- dinato o autonomo, ivi inclusa la prestazione professionale resa da un soggetto titolare di partita Iva. Per committente, si intende il soggetto che ingaggia un lavoratore per lo svolgimento di prestazioni di lavoro autonomo o parasubordinato nel settore in esame. In specifici casi, infatti, quando il legislatore ha ritenuto, invece, di conferire rilevanza
alla natura del rapporto di lavoro quale presupposto dell’obbligo assicurativo, lo ha fatto espressamente. È il caso, a titolo esemplificativo, degli 'impiegati e operai dipendenti dalle case da gioco', per i quali l’obbligo di iscrizione insorge solo qualora sussista un rapporto di lavoro dipendente".