Mentre si è al lavoro per la sua modifica, viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle regioni di oggi, sabato 22 maggio, la legge della Regione Lazio del 27 febbraio 2020, n. 1, recante “Misure per lo sviluppo economico, l'attrattività degli investimenti e la semplificazione”.
All'articolo 15, essa interviene in materia di gioco, in particolare rendendo retroattive le disposizioni sul distanziometro.
Art. 15
Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 «Disposizioni per la prevenzione ed il trattamento del gioco d'azzardo patologico (GAP)» e successive modifiche.
1. Alla legge regionale n. 5/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 4:
1) al comma 1, le parole: «una distanza» sono sostituite dalle seguenti: «un raggio»;
2) al comma 1-bis:
2.1 le parole: «altri luoghi sensibili oltre a quelli previsti» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori limitazioni a quelle previste»;
2.2 dopo le parole: «impatto sul territorio» sono inserite le seguenti: «, della distribuzione oraria»;
2.3 le parole: «e del disturbo della quiete pubblica.» sono sostituite dalle seguenti: «e delle esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica.»;
3) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
«1-ter. In caso di contrasto tra le disposizioni di cui al comma 1 e le disposizioni comunali, si applicano le norme più restrittive;
1-quater. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli sportelli e ai picchetti degli allibratori all'interno degli ippodromi, limitatamente alle scommesse relative alle corse dei
cavalli nelle giornate in cui si svolge il programma di corse dell'ippodromo.»;
b) all'art. 5:
1) alla rubrica le parole: «Slot free-RL» sono sostituite dalle seguenti: «NO Slot-RL»;
2) al comma 1 le parole: ««Slot free-RL»» sono sostituite dalle seguenti: ««NO Slot-RL»»;
c) dopo il comma 2 dell'art. 6 e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i comuni trasmettono all'Osservatorio, entro un anno dalla data di approvazione della presente disposizione, una mappatura, da aggiornare annualmente, delle sale da gioco autorizzate sul proprio territorio, tenendo conto delle limitazioni di cui all'art. 4.»;
d) dopo l'art. 11 è inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Disposizioni transitorie). - 1. Le limitazioni di cui all'art. 4 si applicano anche agli esercizi pubblici e commerciali nonchè alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gestiscono apparecchi per il gioco d'azzardo collocati all'interno di esercizi pubblici commerciali o di sale da gioco si adeguano, entro i diciotto mesi successivi a tale data, a quanto previsto all'art. 4, anche attraverso la rimozione degli apparecchi stessi, in coerenza con quanto stabilito nell'intesa sancita dalla Conferenza unificata del 7 settembre 2017 concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico.
3. Le limitazioni di cui all'art. 4 si applicano alle nuove concessioni in materia di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche, e ai titolari delle sale da gioco esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che si adeguano entro i quattro anni successivi a tale data, ovvero entro i cinque anni successivi alla medesima data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.
4. I comuni possono prorogare fino a quattro anni il termine di cui al comma 2 per la rimozione degli apparecchi per il gioco d'azzardo qualora gli stessi siano collocati all'interno dell'unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell'unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale.».