La nuova legge sul gioco della Calabria, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, ha ricevuto il via libera anche dal Governo nazionale.
Nella seduta del 9 febbraio infatti il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato il testo – insieme con quello di altre 36 normative varate da Regioni e Province autonome - e ha quindi deliberato di non impugnarlo.
La legge in questione è la n° 53 del 23/12/2022 “Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza)".
Il testo ha bloccato l'entrata in vigore del distanziometro retroattivo per le attività di gioco autorizzate prima del 3 maggio 2018 e sancito lo stop al funzionamento degli apparecchi comma 6 dalle ore 24 alle ore 9 e (grazie a un emendamento presentato in Aula) dalle 12.30 alle 14.30 .
IL TESTO DELLA LEGGE - Di seguito, ecco il testo integrale della legge, rubricata come legge n° 53/2022.
Art. 1 (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 9/2018)
1. All’articolo 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della ‘ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza), sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le sale da gioco, le sale scommesse degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e delle rivendite di generi di monopolio in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente, osservano la chiusura dalle ore 12:30 alle ore 14:30 e dalle ore 24:00 alle ore 09:00. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 1.500,00 euro per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del r.d. 773/1931.”;
b) al comma 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole ", commi 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: ", comma 6";
c) ai commi 4, 5 e 8 le parole ", commi 6 e 7" sono sostituite dalle seguenti: ", comma 6";
d) il comma 13 è sostituito dal seguente:
"13. Le disposizioni previste dai commi 3 e 4 del presente articolo si applicano alle concessioni per le sale da gioco, per le rivendite di generi di monopolio, per le sale scommesse e per ogni altro locale autorizzato alla raccolta di gioco, rilasciate successivamente alla data del 3 maggio 2018.";
e) il comma 14 è abrogato.
Art. 2 (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il primo gennaio 2023.