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Legge sul gioco delle Marche, la Giunta ritocca la proposta: 'Corretti errori materiali e formali'

24 maggio 2023 - 10:38

La giunta regionale delle Marche approva una delibera per la sostituzione degli allegati A e B della Dgr n° 556 del 28 aprile 2023 relativa alle 'Modifiche alla legge regionale n. 3/2017'. Il nuovo testo.

Scritto da Fm
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Arrivano nuovi aggiornamenti in merito alla proposta di legge presentata dalla giunta regionale delle Marche per la modifica della legge in materia di gioco varata nel 2017.

La Giunta ha infatti approvato una delibera per la sostituzione degli allegati A e B della Dgr n° 556 del 28 aprile 2023 relativa alle "Modifiche alla legge regionale n. 3/2017 - Norme per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e sociale network", al fine di "correggere alcuni errori materiali e formali relativi al testo della proposta di legge".

L'allegato A contiene la relazione illustrativa della proposta di legge, nella quale si evidenzia che "si è reso necessario un adeguamento del previgente testo, tenendo conto delle problematiche sorte dall’applicazione e dell’esperienza delle altre regioni che hanno recentemente legiferato in materia. Sono state inoltre prese in considerazione le pronunce giurisprudenziali esistenti che intervengono su diversi profili della normativa".

La proposta di legge si compone di 8 articoli: "L’art. 1 (Sostituzione dell’art. 3 della l.r. 3/2017) elenca le definizioni di gioco lecito, gioco d’azzardo patologico, sala da gioco, sala scommesse, punti per il gioco e strutture ricettive per categorie protette;  l’art. 2 (Modifiche all’art. 5 della l.r. 3/2017) disciplina le regole per l’apertura di nuove attività in particolare individua le distanze dai c.d. luoghi sensibili e le tipologie di luoghi sensibili interessati dalle disposizioni. Consente ai comuni l’indicazione di fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco e delega ai predetti enti eventuali previsioni urbanistico territoriali per la localizzazione delle sale da gioco;  l’art. 3 (Sostituzione dell’art. 7 della l.r. 3/2017) specifica il perimetro normativo di riferimento del divieto di pubblicità; l’art. 4 (Sostituzione dell’art. 14 della l.r. 3/2017) adegua la disciplina sanzionatoria alle nuove previsioni; l’art. 5 (Disposizioni finali e transitorie) contiene disposizioni transitorie e finali; l’art 6 (Dichiarazione d’urgenza) regola l’entrata in vigore della legge; l’art. 7 (Abrogazioni) reca le abrogazioni; l’art. 8 (Invarianza finanziaria) infine stabilisce l’invarianza finanziaria derivante dall’attuazione della presente legge".

L'esame della proposta di legge è calendarizzato per la seduta  della commissione consiliare Sanità e politiche sociali di oggi, 24 maggio.


IL TESTO INTEGRALE DELLA PROPOSTA DI LEGGE - Di seguito, ecco il testo della proposta presentata dalla Giunta delle Marche.
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network.
Art 1 (Sostituzione dell’art. 3 della l.r. 3/2017)
1. L’articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network) è sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni di questa legge si applicano alle sale da gioco o da scommesse individuate al successivo comma 3, lettera c), d), nonché agli altri esercizi commerciali pubblici, circoli privati, associazioni o nelle aree aperte al pubblico, autorizzati alla pratica del gioco che comportano vincite in denaro contante o virtuale o all'installazione di apparecchi da gioco ai sensi degli articoli 86, 88 e 110 comma 6 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
2. Le disposizioni si applicano ai locali pubblici, aperti al pubblico ed ai circoli privati nonché alle attività commerciali ed ai pubblici esercizi, comunque denominati, che siano destinati alla raccolta discommesse o che offrano servizi telematici finalizzati al gioco d'azzardo e alle scommesse.
3. Ai fini della presente legge, si definisce: a) gioco lecito: il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), nonché tutte le altre forme di gioco lecito, in concessione statale, previste dalla normativa vigente; b) gioco d'azzardo patologico: la condizione patologica che caratterizza i soggetti affetti da una dipendenza comportamentale da gioco con vincita in denaro, contante o virtuale, in grado di compromettere la salute psicofisica e la condizione sociale del singolo individuo e della sua famiglia, così come definita dall'Oms e dalla normativa nazionale e comunitaria; c) sale da gioco: i locali o gli spazi attrezzati nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente,i giochi leciti di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 così come definito dall'articolo 86 del medesimo; d) sale scommesse: gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 773/1931; e) punti per il gioco: i locali nei quali si svolgono attività per il gioco lecito che comportano vincite in
denaro contante o virtuale differenti dalle precedenti lettere c) e d), all'interno degliesercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e in tutti i luoghi aperti al pubblico; f) strutture ricettive per categorie protette: le strutture atte ad ospitare, tra gli altri, gli invalidi civili e di guerra, i non vedenti, i non udenti, i sordomuti, le case famiglia per minori, le strutture atte ad ospitare i profughi italiani e gli equiparati, con esclusione dei centri di accoglienza per profughi diversi dalle categorie protette elencate nel titolo I della legge 26 dicembre1981, n. 763 (Normativa organica per i profughi) e dei campi nomadi”.
Art 2 (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 3/2017)
1. Il comma 2 dell’art. 5 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network) è sostituito dal seguente: “2. E’ vietato l’esercizio delle attività di cui all'articolo 3 nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all' articolo 110, comma 6, del regio decreto 773/1931 , in locali che si trovano a una distanza, inferiore a 200 metri nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti ed inferiore a 300 metri nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, calcolati secondo il percorso pedonale più breve nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, dai seguenti luoghi sensibili: a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado ad esclusione delle scuole dell’infanzia; b) le università; c) gli istituti di credito, sportelli atm e servizi di trasferimento denaro; d) gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati e altre attività creditizie; e) gli ospedali e le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; f) le strutture ricettive per categorie protette”.
2. Il comma 4 dell’art. 5 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network) è sostituito dal seguente: “4. Gli enti locali possono stabilire per le tipologie di gioco delle fasce orarie fino a 6 ore complessive di interruzione quotidiana di gioco a tutela della salute pubblica in applicazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità che impongono di contemperare da un lato gli interessi economici degli imprenditori del settore e dall’altro l’interesse pubblico a prevenire fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo”.
3. Dopo il comma 6 dell’art. 5 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network) sono aggiunti i seguenti: “6 bis. Gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del r.d. 773/1931, sono collocati in ambienti separati dalle aree destinate all’attività principale dell’esercizio, anche mediante pannelli amovibili. La superficie complessiva di tali ambienti non può essere superiore a quella dedicata all’attività principale dell’esercizio.
6 ter. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, i Comuni possono dettare previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco e delle sale scommesse, nell'osservanza delle distanze minime da luoghi sensibili previste al comma 2 del presente articolo.
6 quater. Per nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito" si intende il collegamento degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del r.d. 773 /1931 alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli effettuata dopo l’entrata in vigore della presente legge”.
Art 3 (Sostituzione dell’art. 7 della l.r. 3/2017)
1. L’articolo 7 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network) è sostituito dal seguente: “1. E' vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio di sale da gioco o all'installazione di apparecchi per il gioco lecito presso esercizi commerciali o pubblici. In materia di divieto di pubblicità si applica, altresì, la vigente normativa statale, ed in particolare l'articolo 9, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese), convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96”.
Art 4 (Sostituzione dell’art. 14 della l.r. 3/2017)
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 7 febbraio 2017, n. 3 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network) è sostituito dal seguente: “1. Si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 12.000,00 per ogni apparecchio a chiunque installa gli apparecchi previsti al comma 6 dell’articolo 110 del r.d. 773/1931, in violazione delle disposizioni indicate dall'articolo 5 comma 2. Per le medesime violazioni può essere disposto il sequestro, ai sensi della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale)”.
Art 5 (Disposizioni finali e transitorie)
1. Le disposizioni di cui all’art. 5 della l.r. 3/2017, come modificata dalla presente legge, si applicano agli esercizi la cui attività di gioco sia autorizzata dopo l’entrata in vigore della presente legge.
2. L'ampliamento dei locali superiore al 75 per cento della superficie esistente o il trasferimento dell’attività in altro locale è equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui al presente comma, per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le ipotesi  di subingresso nell’attività, di variazioni della titolarità di esercizi, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale o il caso di trasferimento della sede dell’attività conseguente a procedure di sfratto.
3. Sono in ogni caso esclusi dal divieto gli apparecchi che, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano oggetto di sostituzione per guasto, vetustà o necessità di adeguamento alla normativa sopravvenuta.
Art 6 (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore a far data dal giorno successivo alla pubblicazione.
Art 7  (Abrogazioni)
1. Il comma 3 dell’art. 5 della l.r. 3/2017 è abrogato.
Art 8 (Invarianza finanziaria)
1. Dall’applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane,strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.


L'ALLEGATO B - Questo invece è quanto si legge nel "nuovo" Allegato B, relativo alla Relazione tecnico-finanziaria.
Proposta di legge a iniziativa della Giunta regionale concernente: “Modifiche alla legge regionale n. 3/2017 - Norme per la prevenzione ed il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e sociale network”.
Articolo 1 (Sostituzione dell’art. 3 della l.r. 3/2017)
L’articolo 1 individua l’ambito di applicazione della legge ed elenca le definizioni. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.
Articolo 2 (Modifiche all’art. 5 della l.r. 3/2017)
L’articolo 2 disciplina le regole per l’apertura di nuove attività in particolare individua le distanze dai c.d. luoghi sensibili e le tipologie di luoghi sensibili interessati dalle disposizioni. Fornisce inoltre indicazioni di carattere generale ai comuni per l’applicazione uniforme sul territorio della legge. Tale disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.
Articolo 3 (Sostituzione dell’art. 7 della l.r. 3/2017)
L’articolo 3 specifica il perimetro normativo di riferimento del divieto di pubblicità. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneria carico del bilancio della Regione.
Articolo 4 (Sostituzione dell’art. 14 della l.r. 3/2017)
L’articolo 4 elenca le violazioni e le relative sanzioni da applicare e l’ente responsabile della loro applicazione. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.
Articolo 5 (Disposizioni finali e transitorie)
L’articolo 5 disciplina le disposizioni transitorie e l’entrata in vigore della legge. La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.
Articolo 6 (Dichiarazione d’urgenza)
La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.
Articolo 7 (Abrogazioni)
La disposizione è di natura ordinamentale, non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.
Articolo 8 (Invarianza finanziaria)
La disposizione attesta l’invarianza finanziaria della legge dalla quale non scaturiscono oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

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