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Manovra 2023: sì della Camera, la parola ora passa al Senato

24 dicembre 2022 - 08:34

Come previsto, all'alba di oggi, 24 dicembre, è arrivato il sì dell'Aula della Camera al disegno di legge sulla Manovra di bilancio 2023. Il testo – comprensivo di misure per gioco e ippica – ora andrà all'esame del Senato.

Scritto da Fm
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Dopo il via libera alla fiducia, e dopo il sì agli ordini del giorno, all'alba di oggi, 24 dicembre, con 197 sì (e 129 no, più 2 astensioni) la Camera dei deputati ha approvato il testo della Manovra di bilancio, che ora è attesa all'esame del Senato dal 27 dicembre, chiamato a licenziarla entro il 31 dicembre, per non incorrere nell'esercizio provvisorio.

Un ok arrivato in extremis, dopo i lunghi giorni e le lunghe notti di confronti e scontri in commissione Bilancio sui differenti temi presenti nel testo (consultabile nella sua interezza nel documento in allegato) e i relativi emendamenti presentati da maggioranza e minoranza. Alcuni dei quali palesemente errati nella formulazione o mancanti della necessaria copertura finanziaria, come rilevato dalla Ragioneria di Stato, che ha ingiunto – a dibattito già avviato in Aula – un nuovo ritorno sui banchi della commissione Bilancio per le necessarie correzioni.

Alla fine il testo – comprensivo di misure contro caro energia per i primi tre mesi del 2023, stretta sul reddito di cittadinanza, bonus ai 18enni e ritocchi alle pensioni, per citare solo alcuni esempi – viene visto in modo abbastanza positivo dalla maggioranza che ne è la principale artefice, e ovviamente criticata da forze da minoranza e sigle sindacali.

Al suo interno ci sono diversi punti riguardanti il gioco e l'ippica, a partire dalla proroga delle concessioni e dal rifinanziamento del fondo per gli ippodromi, ma sicuramente non i tanti riferimenti presenti in alcune delle Manovre degli scorsi anni.

Vediamoli, nel dettaglio.

Nell'ex articolo 30 (Proroga della scadenza delle concessioni per l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici) al comma 95 si legge: “95. Per il perseguimento della garanzia
del gettito erariale, di un’effettiva e adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici, che assicuri altresì la tutela della salute pubblica, nonché dell’esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni alle innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti e agli ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport,
anche virtuali, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024 le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell’articoli 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell’articolo 1, comma 935,della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza al 31 dicembre 2022. Gli importi che conseguentemente i concessionari cor- rispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato, per quanto dovuto nell’anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell’anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno. 95-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 95, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2024: a) le concessioni per la raccolta del gioco del bingo in scadenza il 31 marzo 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni e sono versati da ciascun concessionario con le medesime modalità previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla nor- mativa vigente; il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata della proroga, è maggiorato del 15 percento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato, per quanto dovuto nell’anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell’anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno; b) le concessioni di realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in scadenza il 29 giugno 2023. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono per la proroga sono determinati calcolando il cor- rispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), e l’importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del medesimo testo unico, maggiorato del 15 per cento e proporzionato alla durata della proroga, posseduti da ciascun concessionario al 31 ottobre 2022. Il corrispettivo unitario pagato per i nulla osta di esercizio degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico è integralmente versato nel 2023 da ciascun concessionario in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno. L’importo dei diritti novennali degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del medesimo testo unico, maggiorato del 15 cento, è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto nell’anno 2023, in due rate di pari importo entro il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno e, per quanto dovuto nell’anno 2024, in due rate di pari importo entro il 15 gennaio e il 1° giugno di tale anno; c) le concessioni per la raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, compresi gli eventi virtuali, in scadenza il 30 giugno 2024. Gli importi che conseguentemente i concessionari corrispondono sono calcolati alle medesime condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente e sono versati da ciascun concessionario, maggiorati del 15 percento, entro il 15 luglio 2024.
95-ter. Con determinazione del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti gli obblighi, per i concessionari, di presentazione di adeguate garanzie economiche, proporzionate alla nuova definizione dei termini temporali delle proroghe disposte dai commi 95 e 95-bis".
”.

Per l'ippica bisogna fare riferimento all'articolo 77 (Fondo per l’innovazione in agricoltura): “292-octies. Al fine di incentivare, di rafforzare e di incrementare le maggiori attività connesse all’elaborazione e al coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca e per il settore ippico, a livello nazionale, europeo e internazionale, e per fare fronte altresì alle funzioni di controllo e di ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall’anno 2023 il Fondo risorse decentrate di cui agli articoli 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali - triennio 2016- 2018 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni centrali – triennio 2019-2021 relativo al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è incrementato di un importo complessivo di 1.830.000 euro annui, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. A decorrere dall’anno 2023, è altresì incrementato di 250.000 euro annui il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale generale contrattualizzato.
292-undecies. Al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi, nonché al fine di consentire l’utilizzo delle relative strutture da parte del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per le proprie finalità istituzionali, con conseguente ridefinizione degli obblighi in capo alle società di corse, è autorizzata la spesa di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
292-duodecies. Con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 292- undecies tra gli impianti ippici attivi, con conseguente ridefinizione dei rapporti mediante accordi sostitutivi".

 

Scorrendo la seconda sezione del testo, relativa all'approvazione degli stati di previsione si vede che l'articolo 156. (Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e disposizioni relative) diventa articolo 3 e resta identico il comma 17: “Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell’anno finanziario 2023, all’adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l’effettivo andamento delle relative riscossioni”.

L'ex articolo 173 (Disposizioni diverse) diventa articolo 20, ma il comma 15 è inalterato: “15. Le somme stanziate sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall’articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, o, comunque, nelle more dell’emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004".

 


 

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