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Manovra 2025: stop al Fondo e all'Osservatorio sul gioco patologico

23 ottobre 2024 - 17:22

La Manovra per il 2025 abroga Fondo e Osservatorio per il contrasto al gioco patologico, al loro posto Fondo e Osservatorio su 'ogni forma di dipendenza'.

Scritto da Redazione
© Pixnio

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Fra i tanti articoli della legge di Bilancio per il 2025, firmata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, bollinata dalla Ragioneria di Stato e ora all'esame del Parlamento, ce n'è uno, discretamente lungo, in cui si parla anche di “prevenzione, cura e riabilitazione delle patologie da dipendenze”.

È il numero 66, che va ad abrogare le norme relative all'istituzione del Fondo da 50 milioni di euro presenti nella legge di Stabilità del 2015 (con l'articolo 1, comma 133) e quelle sull'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave ricostituito presso il ministero della Salute, dopo il primo triennio 2016-2019, con decreto interministeriale del 12 agosto 2019 del ministro della Salute di concerto con il ministro dell’Economia e della finanze.

Ma ora il Governo con la Manovra per il 2025 sancisce la costituzione di un Osservatorio dedicato “a ogni forma di dipendenza” e di un Fondo per le dipendenze patologiche (Fdp), ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del ministro della Salute, autorizzando per la dotazione del fondo una spesa di 44 milioni di euro annui a decorrere dal prossimo anno.

Ecco, di seguito, il testo integrale dell'articolo della legge di Bilancio dedicato alle dipendenze patologiche, comprese quella dal gioco.

ARTICOLO 66 “PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DELLE PATOLOGIE DA DIPENDENZE” - “1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190, il comma 133 è abrogato. 2. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno 2025, una quota pari a 50 milioni di euro è annualmente destinata alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie da dipendenza come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il Ministro della salute, con uno o più decreti di natura regolamentare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ogni forma di dipendenza.

Al fine del monitoraggio delle dipendenze patologiche e dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intraprese, con decreto interministeriale del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio di cui fanno parte, oltre a esperti individuati dai Ministeri della salute, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze, nonché del Dipartimento per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche esponenti delle associazioni operanti nel settore, rappresentative delle famiglie e dei giovani, nonché rappresentanti delle regioni e degli enti locali, per valutare le misure più efficaci per contrastare il fenomeno della dipendenza grave patologica.

Ai componenti dell'Osservatorio non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborso di spese o altri emolumenti comunque denominati.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto interministeriale istitutivo dell’osservatorio di cui al presente comma, il decreto interministeriale 12 agosto 2019 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze è abrogato.

Alla ripartizione della quota di cui al presente comma si provvede annualmente all'atto dell'assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano a titolo di finanziamento della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. La verifica dell'effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. 3. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 946 è abrogato.

4. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da dipendenze patologiche, come definite dall'Organizzazione mondiale della sanità, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il fondo per le dipendenze patologiche (Fdp). Il fondo è ripartito tra le regioni sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del fondo di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. I decreti di ripartizione del Fondo per il gioco d’azzardo patologico, già adottati ai sensi del previgente articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, mantengono la loro efficacia sino all’esaurimento della spesa dell’ammontare ripartito tra le singole regioni.”

 

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