Procede, in commissione Bilancio alla Camera, l'esame del testo della Manovra 2025, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (C. 2112-bis Governo).
Tra le oltre 4000 proposte emendative presentate, lo ricordiamo, il governo ha chiesto ai gruppi parlamentari di estrapolarne alcune definite "supersegnalate". Tra queste, alcune sono relative anche al mondo del gioco.
Nel passaggio in commissione, sinora, solo due di queste sono state esaminate, salvo poi essere accantonate per ulteriori valutazioni.
Su una di queste, quella presentata da Luigi Marattin (Misto), nella seduta di ieri, 11 dicembre lo stesso deputato chiede se i relatori e il Governo siano nelle condizioni di esprimere il parere.
Si tratta dell’articolo aggiuntivo 4.02 a sua firma, relativo all'aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da gioco, precedentemente accantonato.
Rispondendo a Marattin il sottosegretario al Mef Federico Freni fa presente che sono ancora in corso approfondimenti istruttori sull’articolo aggiuntivo Marattin 4.02.
Nel corso della seduta di ieri non sono invece stati trattati gli altri emendamenti relativi al settore di gioco o ippica.
Di seguito il testo dell'articolo aggiuntivo proposto da Marattin:
ARTICOLO 4
Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. (Modifiche all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89) 1. All’articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: « nella misura del 26 per cento » sono inserite le seguenti: « , per gli investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2025, del 20 per cento per i redditi di capitale derivanti da investimenti detenuti per un periodo pari o superiore a 5 anni, e del 15 per cento per i redditi di capitale derivanti da investimenti detenuti per un periodo pari o superiore a 10 anni »; b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: « 1-bis. Le aliquote ridotte di cui al comma 1 si applicano a decorrere, rispettivamente, dal sesto anno di detenzione dell’investi mento, ovvero dall’undicesimo. 1-ter. Nei casi di esercizio dell’opzione di cui all’articolo 7, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, i soggetti abilitati appli cano ai risultati della gestione maturati antecedentemente al sesto anno di detenzione dell’investimento l’imposta sostitutiva nella misura del 26 per cento. A decorrere, rispettivamente, dal sesto anno di detenzione dell’investimento, ovvero dall’undicesimo, limitatamente ai redditi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto al contribuente un credito d’imposta pari alla differenza tra l’imposta applicata ai risultati della gestione maturati antecedentemente e quella ridotta che sarebbe stata dovuta in applicazione del comma 1 ». 2. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, pari a 3 miliardi di euro annui per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034 e a 5,5 miliardi annui a decorrere dal 2035, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2030 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è incrementata del 6,25 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2035 la medesima misura è ulteriormente incrementata del 5,25 per cento.
4.02. Marattin.