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Manovra di Bilancio: distanziometro, Preu, concessioni e ippica tra le proposte di modifica

09 dicembre 2022 - 13:24

Diverse proposte di modifica al disegno di legge di Bilancio per il 2023, ecco le richieste sul gioco e sull'ippica.

Scritto da Amr
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Sono come sempre diverse, le proposte di modifica al disegno di legge di Bilancio per il prossimo anno presentate alla commissione Bilancio della Camera, che esamina in sede referente il testo, che riguardano il settore del gioco. 

C'è da ricordare, visto l'elevato numero di proposte complessive (oltre 3mila) che domenica 11 dicembre alle 15.30 scade il termine per l’indicazione degli emendamenti da segnalare da parte dei Gruppi e dunque non tutti saranno posti al voto.

Intanto, le richieste presentate da maggioranze e opposizione in materia di gioco spaziano dalla scadenza delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, bingo, scommesse, apparecchi da gioco e giochi numerici a quota fissa, mentre il M5S propone un distanziometro nazionale inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e come di prassi spunta pure l'incremento del Preu. Infine, una proposta anche sull'ippica.

Ecco le proposte sul gioco.

Sostituirlo con il seguente:
Art.30
(Proroga della scadenza delle concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici)
1.    Per il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di una effettiva ed adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici e dei necessari relativi investimenti a carico dei concessionari (come anche indicato nella relazione finale della commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico), che assicurino altresì la tutela della salute pubblica, nonché dell'esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni secondo le più recenti innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti ed ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali, e in ragione della necessità di valorizzare le concessioni da mettere a gara e il cui equilibrio economico finanziario risulta oggi di difficile quantificazione, oltre che dell'attuale congiuntura economica, il termine di scadenza previsto per tutte le concessioni in materia di gioco pubblico vigilate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sia in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso nei termini previsti dai successivi commi.
2.    Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88 e dell'articolo 1, comma 935 della legge n. 208 del 2015, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2025.    
3.    Le concessioni del bingo sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 marzo 2026.
4.    Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate a titolo oneroso fino al 29 giugno 2026.
5.    Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate a titolo oneroso fino al 30 giugno 2027.
6.    Le concessioni in essere dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate a titolo oneroso di 36 mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni.
7.    Gli oneri concessori dovuti per la proroghe di cui ai commi 2,6 sono calcolati nella misura massima di quanto originariamente versato al momento dell'aggiudicazione delle concessioni attualmente in corso, parametrati alla durata della proroga e saranno determinati dal "Ministero dell'Economia delle Finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli" attraverso appositi decreti dirigenziali secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga di cui ai commi 3,4,5 sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga. Il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata delle proroghe di cui ai commi 2,3,4,5,6, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 30 marzo e al 30 giugno dell'anno 2023.
30.6.   Cortelazzo, D'Attis, Cannizzaro.  (Fi)

 

Sostituirlo con il seguente:
Art.30
(Proroga della scadenza delle concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici)
1. Per il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di una effettiva ed adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici e dei necessari relativi investimenti a carico dei concessionari (come anche indicato nella relazione finale della commissione parlamentare di inchiesta sul gioco illegale e sulle disfunzioni del gioco pubblico), che assicurino altresì la tutela della salute pubblica, nonché dell'esigenza di evoluzione delle pertinenti concessioni secondo le più recenti innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti ed ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali, e in ragione della necessità di valorizzare le concessioni da mettere a gara e il cui equilibrio economico finanziario risulta oggi di difficile quantificazione, oltre che dell'attuale congiuntura economica, il termine di scadenza previsto per tutte le concessioni in materia di gioco pubblico vigilate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sia in proroga che in vigenza, è prorogato a titolo oneroso nei termini previsti dai successivi commi.
2. Le scadenze delle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici assegnate ai sensi dell'articolo 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009 n. 88 e dell'articolo 1, comma 935 della legge n. 208 del 2015, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2025.
3. Le concessioni del bingo sono prorogate a titolo oneroso fino al 31 marzo 2026.
4. Le concessioni in materia di apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono prorogate a titolo oneroso fino al 29 giugno 2026.
5. Le concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, sono prorogate a titolo oneroso fino al 30 giugno 2027.
6. Le concessioni in essere dei giochi numerici a quota fissa, dei giochi numerici a totalizzatore nazionale e delle lotterie ad estrazione istantanea sono prorogate a titolo oneroso di 36 mesi; tale proroga modifica le naturali scadenze di dette concessioni.
7. Gli oneri concessori dovuti per la proroghe di cui ai commi 2,6 sono calcolati nella misura massima di quanto originariamente versato al momento dell'aggiudicazione delle concessioni attualmente in corso, parametrati alla durata della proroga e saranno determinati dal "Ministero dell'Economia delle Finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli" attraverso appositi decreti dirigenziali secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza. Gli oneri concessori determinati per legge e relativi alle concessioni già in proroga di cui ai commi 3,4,5 sono confermati nella stessa misura per la durata della proroga. Il corrispettivo una tantum, calcolato in proporzione alla durata delle proroghe di cui ai commi 2,3,4,5,6, è maggiorato del 15 per cento rispetto alla previsione delle norme in vigore ed è versato in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 30 marzo e al 30 giugno dell'anno 2023.
30.5.   Lupi, Bicchielli, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.  (Cambiamo)

 

Sostituirlo con il seguente:
Art.30 
(Proroga della scadenza delle concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi pubblici). 
1. Per il perseguimento della garanzia del gettito erariale, di un'effettiva e adeguata riorganizzazione del settore delle reti di raccolta dei giochi pubblici, che assicuri altresì la tutela della salute pubblica, soprattutto alla luce dell'evoluzione delle innovazioni tecnologiche quanto agli strumenti e agli ambiti di raccolta, con particolare riferimento alle nuove forme di intrattenimento e sport, anche virtuali, le concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, assegnate ai sensi dell'articoli 24, comma 13, lettera a), della legge 7 luglio 2009, n. 88, e dell'articolo 1, comma 935, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in scadenza al 31 dicembre 2022 non sono prorogate automaticamente, decadendo. 
2.Eventuali richieste di proroga a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2023 sono soggette ad importi, che i concessionari dovranno corrispondere, calcolati aggiungendo un importo una tantum pari all'incrementato del profitto realizzato nell'anno 2020 rispetto all'anno 2019, oltre ad un importo da corrispondere calcolato alle condizioni previste dalle convenzioni accessive alle predette concessioni e dalla normativa vigente, incrementate - per ogni concessionario - dei costi sostenuti dal servizio sanitario nazionale per le attività di prevenzione e contrasto al gioco patologico.
30.4.   Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Donno, Carmina, Sportiello.  (M5S)
  
Al comma 1, sostituire le parole: "maggiorato del 15 per cento" con le seguenti: "maggiorato del 20 per cento".
Conseguentemente, inserire il seguente comma: 
1-bis Le maggiori entrate derivanti dalla maggiorazione del corrispettivo ai sensi del comma 1, nei limiti del 5 per cento della maggiorazione, è versato al fondo per il contrasto del consumo del suolo di cui all'articolo 127 della presente legge.
30.2.   Barzotti, Fede, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Torto, Donno, Carmina, Dell'Olio. (M5S)
  
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 
1-bis Nell'ambito della tutela della salute di cui al comma 1, per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente articolo.
30.1.   Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Sportiello.  (M5S)

Dopo l'articolo 67, è inserito il seguente:
<<Art. 67-bis
(Incremento Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità)
1. Il Fondo di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 di 95 milioni di euro.
 
Conseguentemente la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è incrementata e fissata al 25,00 per cento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2023. 
67.011.   Ciani, Furfaro, Girelli, Malavasi, Stumpo.  (Pd)

 

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo sanitario Nazionale di cui al comma 1, per il triennio 2023-2025, le Regioni destinano, per ciascun anno, una quota non inferiore al 3% per l'attuazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 97 della presente legge.
Conseguentemente dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente: 
Art. 97-bis. (Disposizioni in materia di budget di salute)
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e i comuni, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individuano, nel territorio di competenza, gli ambiti territoriali in cui attivare i progetti terapeutici riabilitativi individualizzati, da finanziare attraverso il metodo del budget di salute, come definito al successivo comma 4 del presente articolo, per l'area di intervento relativa alle patologie psichiatriche e alle dipendenze da droga, alcool e farmaci e gioco d'azzardo di cui al comma 4 dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
2. Con l'intesa di cui al comma 2 del presente articolo sono altresì definite:
a) le modalità attuative e di coprogrammazione che, ai sensi dell'articolo 55 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono finalizzate all'individuazione dei bisogni da soddisfare attraverso i progetti terapeutici riabilitativi individualizzati, degli interventi a tale fine necessari e delle modalità di realizzazione degli stessi. 
b) la definizione di progetto terapeutico riabilitativo individualizzato;
c) lo schema della convenzione recante il patto di coprogrammazione e di cogestione tra l'utente, le famiglie, la ASL, il servizio sociale del comune, il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, l'ente del Terzo settore, il referente dell'ufficio socio-sanitario ospedaliero, il soggetto referente del contesto formativo di riferimento, nonché gli eventuali altri soggetti ritenuti necessari;
d) il sistema di valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sull'utente e sulla comunità di riferimento del medesimo nonché degli esiti sul valore sanitario, sociale, culturale ed economico conseguito rispetto a indicatori predefiniti. 
3. Negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 1 l'azienda sanitaria locale provvede a riqualificare e a riconvertire, nella percentuale individuata nell'ambito dell'Intesa di cui al comma 1, le risorse destinate al finanziamento dei LEA socio-sanitari in progetti terapeutici riabilitativi individualizzati per l'area di intervento relativa alle patologie psichiatriche  e alle dipendenze da droga, alcool e farmaci e gioco d'azzardo, da finanziare attraverso il metodo del budget di salute.
4. Il budget di salute è l'insieme delle risorse umane, professionali ed economiche necessarie per realizzare il progetto terapeutico riabilitativo individualizzato. La dotazione finanziaria del budget di salute necessaria a realizzare il progetto terapeutico riabilitativo individualizzato comprende:
a) le risorse, di cui al comma 1 del presente articolo;
b) le risorse ulteriori che gli enti locali destinano alle politiche sociali;
c) le risorse del Fondo sociale europeo e dei progetti regionali, nazionali ed europei volti all'inclusione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate o vulnerabili;
d) le eventuali risorse conferite dal soggetto destinatario del progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, anche derivanti da forme di sostegno al reddito introdotte quale misura di contrasto della povertà e per l'inclusione sociale e lavorativa.
5. La dotazione finanziaria del budget di salute, le quote rispettivamente a carico della ASL e dei comuni ed eventualmente le quote conferite dal soggetto destinatario del progetto terapeutico riabilitativo individualizzato sono individuate ai sensi dell'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nell'ambito della determinazione delle risorse per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'articolo 3-septies del medesimo decreto legislativo. 
6. Le risorse del budget di salute sono trasferite al soggetto cogestore sulla base dello stato di avanzamento del progetto terapeutico riabilitativo individualizzato, certificato trimestralmente dai soggetti che hanno sottoscritto la convenzione recante il patto di coprogrammazione e di cogestione, tenuto conto degli esiti della valutazione qualitativa e quantitativa. 
7. L'impiego delle risorse del budget di salute, al cui controllo di gestione provvede l'ufficio socio-sanitario distrettuale presso il quale è stata istituita l'unità di valutazione integrata è sottoposto al regime di pubblicità e di controllo di cui ai commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, nonché alle disposizioni dell'articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'ufficio socio-sanitario distrettuale al quale è affidata la gestione del budget di salute dispone i controlli amministrativi e contabili sul corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali attribuite all'ente cogestore.
8. L'ufficio socio-sanitario distrettuale assicura, altresì, il monitoraggio, la verifica e la valutazione dei progetti terapeutici riabilitativi individualizzati, finanziati attraverso il metodo del budget di salute.
96.19.   Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno. (M5S)

 

Dopo l'articolo 107, aggiungere il seguente:
Art.107-bis.
(Misure di prevenzione del gioco minorile e della criminalità nelle aree autorizzate al gioco in denaro)
1. Per garantire più efficientemente il divieto di cui all'articolo 24, commi 20, 21 e 22 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare il controllo di ingresso nelle aree indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 nonché facilitare i controlli di pubblica sicurezza, l'articolo 9-quater, comma 1, del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è sostituito dal seguente:
«9-quater. L'accesso alle aree degli esercizi dotati di autorizzazioni di cui all'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ove sono installati apparecchi di intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del predetto Testo unico, indicate all'articolo 7, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è consentito esclusivamente previa verifica da parte dei gestori o di personale da essi incaricato della maggiore età e della non presenza nel Registro nazionale di autoesclusione di coloro che intendano essere inibiti dall'attività di gioco. Le soluzioni tecnologiche idonee, che consentano la verifica puntuale dei nominativi senza alcuna conservazione dei dati presso gli esercizi, sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno ed il Ministero della salute, previa sperimentazione di durata non inferiore a dodici mesi ed avvio entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione nell'ambito delle concessioni in essere.».
2. Le condotte elusive dei controlli di cui al comma 1 sono punite con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 24, commi 21 e 22, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, raddoppiate nell'importo e nella durata.
107.04.   Lucaselli, Cannata, Giorgianni, Mascaretti, Tremaglia.  (FdI)
 

Ecco invece le proposte sull'ippica

Art. 78-bis 
(Rifinanziamento "Fondo per il funzionamento degli impianti ippici")
1.    Al fine di garantire la funzionalità degli impianti ippici attivi, nonché al fine di consentire l'utilizzo, da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle relative strutture per proprie finalità istituzionali, con conseguente ridefinizione degli obblighi in capo alle società di corse, il capitolo di spesa 2299 "Fondo per il funzionamento degli impianti ippici" dello stato di previsione della spesa del Ministero, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 1.3 Politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e dei mezzi tecnici di produzione, è incrementato di 6,5 milioni per gli anni 2023 e 2024.
2.    Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1 tra gli impianti ippici attivi, con conseguente ridefinizione dei rapporti mediante accordi sostitutivi.
3.    Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
78.022.   Foti, Angelo Rossi, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Cannata, Giorgianni, Lucaselli, Mascaretti, Tremaglia. (FdI)

 


  

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