Milleproroghe, via tutte le proposte emendative sul gioco
Nessuna proposta di modifica sul gioco tra quelle prioritarie e al voto alla Camera.
Scritto da Anna Maria Rengo
Via tutte le proposte emendamenti sul gioco, per quanto riguarda il disegno di conversione in legge del decreto Milleproroghe, al momento all'esame della prima (Affari costituzionali) e quinta (Bilancio) commissioni della Camera.
Principalmente per motivi di tempo, imposti dal fatto che si deve convertire in legge un decreto, quindi entro massimo 60 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta, e che la crisi di governo e la nascita dell'Esecutivo Draghi ha rallentato i lavori parlamentari, si è operata una ulteriore scrematura degli emendamenti che erano stati segnalati.
Nel fascicolo di quelli "prioritari", e che saranno dunque oggetto di voto, non fanno parte i due emendamenti del deputato Mauro D'Attis, di Forza Italia.
Il primo sospendeva fino al 31 dicembre 2021 l'obbligo, per i soggetti proprietari, possessori o detentori di apparecchi e terminali, di concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento, di prestare le garanzie relative all'obbligo di riversamento dell'importo residuo della raccolta, rispetto alle scadenze contrattualmente stabilite.
Con il secondo si prevedeva invece che provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenuto conto dei giorni di effettiva operatività nel corso del periodo emergenziale dei negozi e punti di gioco sportivi ed ippici oggetto delle riferite concessioni, siano rideterminate le somme effettivamente dovute a titolo di canone di concessione per il primo semestre dell’anno 2020 e per il primo semestre dell’anno 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche in riferimento alle successive scadenze previste dai singoli atti di convenzione di concessione sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. Ai soggetti titolari di tali concessioni è riconosciuto un credito di imposta, fruibile integralmente o parzialmente negli anni fiscali 2021 e 2020, in misura pari alla differenza tra quanto corrisposto a titolo di canone di concessione in relazione ai primi semestri degli anni 2020 e 2021 e le somme effettivamente dovute a tale titolo, rideterminate secondo i nuovi criteri.