Il Cdm approva nuovo decreto-legge per il contenimento del Covid: ecco le restrizioni in atto fino al 15 gennaio, mentre il gioco legale aspetta di conoscere il suo destino.
Scritto da Redazione
Nuovo Dl anti-Covid: tutte le restrizioni fino al 15 gennaio
Come anticipato nelle scorse ore, la notte ha portato con sé un nuovo decreto legge per la prevenzione del contagio da Covid.
Un provvedimento-ponte che ha lo scopo di traghettare cittadini ed attività produttive ed economiche nel limbo che si apre da qui al 15 gennaio, giorno in cui scadranno i termini dell’ultimo Dpcm.
Data in cui il settore del gioco legale, che per ora resta comunque fermo per altri 10 giorni, spera di poter conoscere i termini temporali della sua riapertura e magari di finire nella “zona bianca” ipotizzata dal Governo per la seconda parte del mese, all’interno della quale consentire il riavvio di gran parte delle attività, nel rispetto di stringenti protocolli di sicurezza.
Il Dl, approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giuseppe Conte e del ministro della Salute Roberto Speranza, prevede diverse misure restrittive.
Per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio è sancito il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
Nei giorni 9 e 10 gennaio, decreta l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” (articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020). Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Il testo conferma sino al 15 gennaio, nei territori inseriti nella cosiddetta “zona rossa”, la possibilità, già prevista dal decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, di spostarsi, una sola volta al giorno, in un massimo di due persone, verso una sola abitazione privata della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono.
Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e dalle successive ordinanze.
Inoltre, il testo rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le zone “arancioni” e “rosse”.
Il testo interviene inoltre sull’organizzazione dell’attività didattica nelle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, con la previsione della ripresa dell’attività in presenza, per il 50 percento degli studenti, a partire dal prossimo 11 gennaio.
Infine, per l’attuazione del piano di somministrazione del vaccino contro il contagio da Covid-19, (articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), sono previste specifiche procedure per l’espressione del consenso alla somministrazione del trattamento, per gli ospiti di residenze sanitarie assistite (o altre strutture analoghe), che siano privi di tutore, curatore o amministratore di sostegno e che non siano in condizione di poter esprimere un consenso libero e consapevole alla somministrazione del vaccino.