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Piemonte, legge riordino in Consiglio il 22 febbraio: attesa per il gioco

18 febbraio 2023 - 10:19

L'esame della legge di riordino dell'ordinamento regionale del Piemonte riprenderà il 22 febbraio. Occhi puntati sulla modifica delle norme sul gioco.

Scritto da Redazione
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Dopo la sospensione della seduta del consiglio regionale del Piemonte del 15 febbraio, la discussione della legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale, che, come noto, comprende il ritocco della normativa vigente in materia di gioco, riprenderà mercoledì 22 (dalle 14 alle 19) e giovedì 23 febbraio (dalle 10 alle 19).

La seduta era stata sospesa per consentire ai consiglieri, come da loro richiesta, di poter esaminare gli oltre mille emendamenti presentati al testo, sia dall'opposizione che dalla maggioranza.

LA BOZZA DELLE NORME SUL GIOCO - Nella versione originaria gli articoli dal 21 al 26 dedicati al gioco propongono una serie di modifiche "introdotte a seguito di numerose richieste di chiarimento pervenute dai Comuni, dagli operatori privati e dalle associazioni di categoria sulla legge regionale 19/2021" e che "sono di natura esclusivamente tecnica", come evidenzia il testo pubblicato da GiocoNews.

In particolare, secondo la bozza visionata dalla nostra testata, l'articolo 21 introduce modifiche sulla formazione per la prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo patologico, che semplificano la disposizione contenuta nell’art. 4, comma 2, lett. d) "facendo chiarezza rispetto ad aspetti ritenuti critici dalle associazioni di categoria (ad es. Confcommercio)" mentre l'articolo successivo "stabilisce definizioni univoche rispetto all’equipollenza tra la formazione erogata dalle c.d. scuole superiori e quella erogata dal sistema regionale di 'Istruzione e formazione professionale' (IeFp) che, ai sensi della normativa vigente, rappresenta una delle modalità per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione".

Gli articoli 23 e 24 contengono una migliore formulazione tecnico-giuridica delle norme originarie mentre con il 25 si provvede, apportando le opportune integrazioni all’art. 23 l.r. 19/2021, a "colmare alcune lacune normative in materia di sanzioni mancanti rispetto ad illeciti previsti dalla legge regionale 19/2021.

In particolare il comma 1 intende porre rimedio a una discrasia tra l’art. 16, co. 2 che stabilisce l’interdizione dell’esercizio delle attività di gioco e la relativa installazione di apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, co. 6, Rd 773/1931 ad una distanza inferiore a quella prevista dalla normativa dai cosiddetti luoghi sensibili e l’art. 23, co. 1, che stabilisce per tale illecito una sanzione amministrativa e la chiusura temporanea da 5 a 10 giorni dell’apparecchio messo in funzione nonostante il divieto. A fronte di divieto occorrerà stabilire la sanzione della chiusura definitiva dell’esercizio, non una chiusura temporanea".

Il comma 2 "colma un vuoto normativo rispetto al divieto di cui all’art. 26 co. 1, l.r. 19/2021, stabilendo la relativa sanzione", mentre il comma 3 "introduce la sanzione attualmente mancante nell’art. 7, co. 2, il quale introduce il divieto di consentire ai minori degli anni 18 di utilizzare gli apparecchi e i congegni per il gioco di cui all’art. 110, co. 7, c bis) Rd 773/1931 (quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita)".

Infine, il comma 4 stabilisce "la sanzione per l’illecito di cui all’ art. 16, co. 3, il quale prescrive che le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno".

L’art. 26 elimina un refuso "che ha determinato un rinvio normativo errato da parte dell’art. 26 co. 3, relativo alle reinstallazioni, alle sanzioni disciplinate dall’art. 23 anche per le nuove aperture". In particolare, "il rinvio operato all’art. 23 co. 1 in toto, norma che contiene anche l’art. 16, co. 2, il quale stabilisce il divieto per le nuove aperture di installare apparecchi per il gioco ad una distanza inferiore a 300 metri o 400 metri (a seconda della fascia di popolazione dei comuni) dai luoghi sensibili, ha determinato un orientamento interpretativo della giurisprudenza torinese fuorviante che potrebbe determinare contenziosi onerosi per la Regione". Viene infatti affermato da un nutrito numero di sentenze di Corte d’Appello, che "anche le reinstallazioni di apparecchi per il gioco debbono osservare la distanza dai luoghi sensibili, violando la ratio della norma contenuta nell’art. 26, norma transitoria introdotta proprio per consentire ad alcuni vecchi esercenti di derogare il c.d. distanziometro".

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