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Pnrr: riformulato l’emendamento su Lotteria degli scontrini

15 giugno 2022 - 16:15

La proposta emendativa presentata dalla Lega in Commissione Bilancio chiede valutazione degli effetti finanziari. 

Scritto da Dd
Pnrr: riformulato l’emendamento su Lotteria degli scontrini

 

Continua, al Senato, l’esame del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), attualmente al vaglio delle commissioni Affari costituzionali e Istruzione pubblica e Beni culturali, riunite e, di seguito, della commissione Bilancio.

Proseguendo l’esame sospeso nella seduta dello scorso 30 maggio il presidente delle prime due commissioni, Carlo Nencini, comunica alcune riformulazoni e una serie di rinumerazioni che riguardano anche un paio di emendamenti relativi al settore del gioco. Nencini segnala le rinumerazioni degli emendamenti 17.0.9 (già 9.3), e 18.77 (già 18.0.10), gli unici relativi al settore del gioco pubblico.

In merito all’esame in commissione Bilancio il relatore Dieter Steger (Aut (Svp-Patt, Uv)) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che sembrano comportare maggiori oneri le proposte 17.0.9 (già 9.3) e 17.0.10 (già 10.17), la prima delle quali riferita al settore ippico, e “fa poi presente che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 18.77 (già 18.0.10), sui requisiti per partecipare alla cd. lotteria degli scontrini”.

Venendo al contenuto dei due emendamenti, il 17.0.9, presentato dai senatori di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, Patrizio Giacomo La Pietra, Lucio Malan, Ignazio La Russa e Antonio Iannone e contenente un riferimento all'ippica tra le attività legate al made in Italy da incentivare, rafforzare ed incrementare, non vede cambiamenti di alcun tipo a parte la rinumerazione.

Per quanto riguarda l’emendamento 18.77, presentato da Bergesio, Vallardi, Zuliani, Pizzol, Saponara, Augussori, Alessandrini, Calderoli, Emanuele Pellegrini, Pirovano, Pittoni, Riccardi dopo il comma 4, inserire il seguente: “4-bis. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 540 è sostituito dal seguente: "A decorrere dal 1º gennaio 2021 le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato associno all'acquisto effettuato con metodi di pagamento elettronico di cui sono titolari, che traggano fondi detenuti su propri rapporti di credito o debito bancari, che detti rapporti siano intestati a componenti del proprio nucleo familiare certificato dal proprio stato di famiglia e costituito antecedentemente alla data di estrazione del premio ovvero che operino in forza di una rappresentanza rilasciata antecedentemente alla partecipazione, il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544 e che l'esercente trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. A decorrere dal 1º marzo 2021, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, la persona fisica può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale."; b) al comma 544 il primo periodo è sostituito dal seguente: "Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche di tutte le lotterie degli scontrini, sia istantanee sia differite, relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione delle lotterie.".

E questo il testo, che come detto non ha subito alcuna modifica, dell’emendamento 17.0.9 (già 9.3) De Carlo, La Pietra, Malan, La Russa, Iannone. Dopo l'articolo, inserire il seguente: “Art. 17-bis. 1. Al fine di incentivare, rafforzare ed incrementare le maggiori attività rese nella elaborazione e coordinamento delle linee della politica agricola, agroalimentare, forestale, per la pesca, il settore ippico a livello nazionale, europeo ed internazionale, e per far fronte, altresì, anche alle funzioni di controllo ed ispezione per la tutela del made in Italy, a decorrere dall’anno 2022, il Fondo risorse decentrate di cui agli articoli 76 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2016-2018 e 49 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni centrali 2019-2021 relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è incrementato di un importo complessivo pari a 2.000.000 euro annui, in deroga ai limiti e termini finanziari previsti dalla legislazione vigente. È, altresì, incrementato di 80.000 euro, a decorrere dall’anno 2022, il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’ articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e, in parte, mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.

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