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Camera, Pd: Gap, 'spinta gentile' per incentivare l’adesione al Rua

04 maggio 2022 - 14:03

Depositato il testo della proposta di legge del Pd per facilitare contrasto al Gap favorendo l'adesione al registro unico delle autoesclusioni con il metodo della 'spinta gentile'.

Scritto da Redazione
Camera, Pd: Gap, 'spinta gentile' per incentivare l’adesione al Rua

Dopo l'annuncio di circa un mese fa, ecco il testo della proposta di legge “Disposizioni per il contrasto delle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito mediante l’applicazione delle tecniche di 'spinta gentile'”, presentata alla Camera dei deputati da Andrea Casu e Graziella Leyla Ciagà, del Partito democratico.

Dopo aver ricordato i diversi interventi messi in campo nel corso degli anni per contrastare il gioco patologico, i due dem si soffermano sull'istituzione, nel 2019, del registro unico delle autoesclusioni (Rua) per la gestione delle richieste di autoesclusione dal gioco a distanza.

 

“L’autoesclusione di un giocatore è valida nei confronti di tutti i concessionari che raccolgono il gioco a distanza. Per far sì che l’esperienza di gioco sia svolta in modo responsabile è prevista la possibilità per il giocatore di autoescludersi dal gioco a distanza per un periodo prefissato (trenta, sessanta o novanta giorni), oppure a tempo indeterminato. Il registro, pur costituendo un’efficace misura di contenimento delle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito che poggia sulla forza di volontà del singolo di sottrarsi (a tempo determinato ovvero indeterminato) alla dipendenza patologica, a fronte di ingenti perdite, conflittualità familiari e problemi lavorativi, non risulta, allo stato, di immediata accessibilità. L’iscrizione in questo registro (come la revoca dell’iscrizione), infatti, può essere effettuata sia tramite il concessionario con cui si possiede un conto di gioco, sia facendone richiesta presso gli uffici territoriali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, sia autonomamente attraverso il portale della medesima Agenzia accedendo ad un’area riservata con l’utilizzo di credenziali Spid o Cie. Nel periodo di autoesclusione il giocatore: non può aprire nuovi conti di gioco a distanza con alcun concessionario; non può effettuare scommesse o altri giochi a distanza sui propri conti di gioco aperti presso qualunque concessionario; può prelevare vincite da tutti i suoi conti di gioco aperti presso tutti i concessionari; può chiudere i suoi conti di gioco e prelevare il relativo saldo”.
 
Ebbene, la proposta di legge dei due esponenti del Pd, recita la relazione che l'accompagna, “intende promuovere l’utilizzo del metodo della 'spinta gentile' (nudge) al fine di incentivare l’adesione al Rua, favorendo un gioco più responsabile e consapevole. La teoria delle 'spinte gentili', elaborata da Richard Thaler e Cass Sunstein nel libro 'Nudge – La spinta gentile', offre infatti strumenti molto efficaci per intervenire in tema di autocontrollo e commitment grazie allo sviluppo di azioni frutto dei saperi della psicologia cognitiva e dell’economia comportamentale”.
 
La proposta “è volta a istituire, nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze, un fondo speciale denominato 'Fondo nudge giochi pubblici', destinato a finanziare specifici interventi volti a favorire l’accesso ai meccanismi di autoesclusione dei giocatori, in particolare dal gioco da remoto, e a contrastare la dipendenza dal gioco d’azzardo; gli interventi sono individuati da un gruppo di esperti che compongono l'unità nudge giochi pubblici, scelti tra personalità con comprovata esperienza nel campo delle scienze comportamentali (economia comportamentale, psicologia, sociologia e ricerca sui consumatori). Il ministro dell’Economia e delle finanze riferisce annualmente alle Camere sui progressi ottenuti nel contrasto alle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito e sullo stato di attuazione degli interventi individuati dalla nudge unit”.
 
IL TESTO DELLA PROPOSTA – Ecco, di seguito, gli articoli che compongono la proposta di legge.
Art. 1. (Oggetto e finalità) 1. La presente legge promuove e incentiva azioni di contrasto delle forme di dipendenza dal gioco d’azzardo lecito attraverso l’applicazione delle tecniche di « spinta gentile », come definite ai sensi dell’articolo 2. 2. Lo Stato, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, promuove, sostiene e finanzia azioni volte a favorire meccanismi di autoesclusione dei giocatori dal gioco e a contrastare la dipendenza dal gioco d’azzardo, anche semplificando le modalità di adesione al registro unico delle autoesclusioni dal gioco a distanza istituito ai sensi dell’articolo 24, comma 17, lettera e), della legge 7 luglio 2009, n. 88.
Art. 2. (Definizione) 1. Ai fini della presente legge per tecniche di « spinta gentile » si intende l’insieme delle tecniche volte a orientare il comportamento individuale e collettivo, partendo dalle tendenze psicologiche degli individui, al fine di stimolarli a compiere scelte che favoriscano il loro benessere individuale e il benessere della collettività, senza introdurre proibizioni che impediscano l’accesso ad altre opzioni e senza modificare gli incentivi economici connessi ai comportamenti in questione.
Art. 3. (Istituzione dell’unità nudge giochi pubblici) 1. Presso il ministero dell’Economia e delle finanze è istituito un tavolo tecnico, denominato 'unità nudge giochi pubblici', composto da funzionari del ministero dell’Economia e delle finanze nonché da esperti con diversa preparazione in materia di scienze comportamentali, tra cui l’economia comportamentale, la psicologia, la sociologia, e in materia di ricerca sui consumatori. 2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministro dell’Economia e delle finanze nomina, con proprio decreto, i componenti dell’unità di cui al comma 1. Con il medesimo decreto sono stabiliti i criteri per la nomina del presidente dell’unità e la durata degli incarichi. 3. Ai componenti dell’unità di cui al comma 1 non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. 4. L’unità di cui al comma 1 individua azioni e interventi volti a favorire l’accesso ai meccanismi di autoesclusione dei giocatori dal gioco e contrastare la dipendenza dal gioco d’azzardo attraverso le tecniche di 'spinta gentile'. 5. Ai lavori dell’unità di cui al comma 1 possono partecipare anche i rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore dei giochi pubblici e ogni altro portatore di interesse che, per formazione, esperienza e conoscenze tecniche, possa fornire contributi. 6. Le proposte e le indicazioni dell’unità di cui al comma 1 sono trasmesse al ministro dell’Economia e delle finanze ai fini della loro pubblicazione nel sito internet del ministero dell’Economia e delle finanze. Il ministro dell’Economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di trasmissione, adotta le iniziative necessarie per la loro attuazione e per l’eventuale adeguamento delle disposizioni vigenti, utilizzando a tali fini le risorse del Fondo di cui all’articolo 4.
Art. 4. (Istituzione del Fondo nudge giochi pubblici) 1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito, nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, denominato 'Fondo nudge giochi pubblici', destinato a finanziare le iniziative individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 6.
Art. 5. (Relazione alle Camere) 1. Il ministro dell’Economia e delle finanze presenta alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione delle iniziative individuate ai sensi dell’articolo 3, comma 6, nonché sulla loro efficacia rispetto alle finalità di cui alla presente legge.
Art. 6. (Copertura finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al ministero dell’Economia e delle finanze. 2. Il ministro dell’Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale”.
 

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