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Decreto Dignità: su gioco e pubblicità possibili limature

02 luglio 2018 - 07:57

Nel decreto Dignità possibili limature al divieto assoluto di pubblicità di gioco e scommesse, facendo salvi i contratti in essere.

Scritto da Redazione GiocoNews.it
Decreto Dignità: su gioco e pubblicità possibili limature

Prosegue il lavoro del Governo sul decreto Dignità. Il testo potrebbe contenere, rispetto alla bozza iniziale, alcune limature. Il divieto assoluto di pubblicità su giochi e scommesse potrebbe, in una fase transitoria, fare salvi i contratti in essere. Quindi, secondo il Corriere della Sera, i proventi già messi in conto da emittenti tv, editori e società di calcio sulla base dei contratti di pubblicità firmati con le aziende di giochi e scommesse. Inoltre, tra le ultime modifiche apportate, si dovrebbe prevedere una deroga al divieto di pubblicità per le lotterie nazionali a estrazione differita.

Inoltre, in un'ultima bozza che sta circolando in queste ore, si precisa che lo stop non vale anche per "i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli". Confermate le sanzioni, che si applicheranno "de futuro".

Alle 12 di oggi, 2 luglio, il decreto sarà esaminato nel preconsiglio dei ministri. Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo, Luigi Di Maio, afferma infatti che le coperture sono state trovate.

Dopo il decreto dignità, il governo comincerà a lavorare alla manovra per il 2019. Qui si devono trovare 12,5 miliardi per impedire l’aumento dell’Iva nel 2019. 

IL TESTO INTEGRALE DELLA PRIMA BOZZA - Nel testo predisposto dal governo nella prima stesura del cosidetto Decreto Dignità si legge, al Titolo III, "Contrasto alla ludopatia Articolo 8 (Pubblicità giochi e scommesse)": "1.Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto al gioco d’azzardo e alla ludopatia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata".
"2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5 percento del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di 50.000 euro.
3. L’Autorità competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l'Agenzia delle dogane e dei monopoli che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato' (legge di stabilità 2016)".
 
ULTIM'ORA: ECCO LA BOZZA PRONTA PER IL CDM (h 15) - Nel frattempo è stato formulato un nuovo testo (scaricabile in versione integrale da qui) che si prepara ad approdare al Consiglio dei Ministri. Il nuovo documento, allo stesso punto dedicato ai giochi, recita come segue: "Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un più efficace contrasto alla ludopatia, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è vietata qualsiasi forma di pubblicità, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro, comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni ed internet. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attività, manifestazioni programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive ed acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attività o prodotti la cui pubblicità, ai sensi del presente articolo, è vietata. Sono escluse dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 6 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n. 189, l’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.689, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria commisurata nella misura del 5% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, ad un importo minimo di € 50.000.
3. L’Autorità competente alla contestazione ed all’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
4. I proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da pagamento in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, sono devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per essere destinati al fondo per il contrasto al gioco d'azzardo patologico istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).
5. Ai contratti di pubblicità in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto resta applicabile la normativa vigente anteriormente alla medesima data.

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