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Regione Lazio, stop alla retroattività del distanziometro

27 luglio 2022 - 14:11

Approvato dal consiglio regionale del Lazio un emendamento all'assestamento di bilancio che elimina la retroattività del distanziometro per le sale gioco esistenti.

Scritto da Anna Maria Rengo
Regione Lazio, stop alla retroattività del distanziometro

Stop alla retroattività della legge regionale laziale sul gioco, e più misure di prevenzione.

Lo prevede un subemendamento, che vede come promotori la consigliere Marietta Tidei, il vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori e altri, al disegno di legge di assestamento di Bilancio 2022-2024 approvato quest'oggi, 27 luglio, dal consiglio regionale e che va a modificare le disposizioni introdotte nel 2013 e successivamente.

Come spiega in una nota Marietta Tidei, nell'esprimere "piena soddisfazione per l’approvazione", è stata infatti "recepita la proposta, per la quale ci siamo a lungo impegnati in un serrato confronto con le associazioni di categoria, di abolizione della retroattività del distanziometro per le sale gioco già esistenti".

Vengono così salvaguardate "tutte le imprese operative ad oggi che possono in questo modo continuare regolarmente la loro attività, tutelando in maniera significativa anche migliaia di posti di lavoro.

Queste attività dovranno però adeguarsi ad alcune prescrizioni volte a contrastare la dipendenza dal gioco d’azzardo. Allo stesso tempo, per quanto riguarda l’apertura di nuove sale da gioco, abbiamo voluto introdurre misure ancora più stringenti per la prevenzione e il trattamento del Gap, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili. Dovranno essere infatti ubicate in un raggio non inferiore a duecentocinquanta metri da aree sensibili quali scuole, centri giovanili, centri anziani e luoghi di culto".

Nelle modalità di gioco, sia per le nuove attività che per quelle già esistenti, sono previste regole più ferree: riduzione della frequenza delle singole giocate a non meno di una giocata ogni trenta secondi; separazione dello spazio dedicato agli apparecchi dalla restante struttura a disposizione per lo svolgimento delle attività e distanziamento minimo di due metri dai suddetti apparecchi; pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell’apparecchio da parte del singolo cliente; interdizione dal gioco dei soggetti in manifesto stato di ubriachezza.

Inoltre, l’Osservatorio, già previsto nella precedente stesura, dovrà presentare annualmente un’apposita relazione informativa all’apposita commissione consiliare competente.

"La legge così emendata risulta ora essere molto più equilibrata - commenta ancora Tidei - trovando un punto di mediazione tra le esigenze delle imprese e quelle più delicate - dal punto di vista sociale e sanitario – degli utenti maggiormente a rischio.

La lotta alla dipendenza del gioco deve vederci tutti impegnati, coinvolgendo anche gli operatori del settore che devono sentire la responsabilità di questa battaglia che non deve essere affrontata con impostazione ideologica ma attraverso strumenti di controllo efficaci”, conclude Tidei.

 

LE NUOVE NORME
Ecco il testo integrale del subemendamento all'emendamento P2.19 e che è stato approvato dal consiglio regionale.

1. Dopo l'articolo 3 della proposta di legge n. 338 del 12 luglio 2022, concernente "Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-2024" è inscritto il seguente:

Art. 3-bis
(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 2013, n. 5 'Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (Gap)' e successive modificazioni)

1. Alla Lr 5/2013 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"1 Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di Gap, l'apertura di nuove sale gioco è consentita a condizione che:
a) siano ubicate ad un raggio non inferiore a 250 metri da aree sensibili, quali istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, centri anziani, sttrutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale o luoghi di culto;
b) rispettino le seguenti prescrizioni:
1) riduzione della frequenza delle singole giocate a non meno di una giocata ogni trenta secondi per gli apparecchi indicati alle lette a) e b), del comma 6, dell'articolo 110 del Rd 772/1931 e successive modifiche;
2) separazione dello spazio dedicato agli apparecchi indiati alle lette a) e b), del comma 6, dell'articolo 110 del Rd 773/1931 dalla restante struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, mediante installazione di pannelli o pareti divisorie, e distanziamento minimo di due metri tra i suddetti apparecchi;
3) pausa obbligatoria di cinque minuti dalle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell'apparecchio di gioco da parte del singolo cliente;
4) interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 691 del codice penale;
5) divieto di fumo nei luoghi dove sono installate le postazioni per il gioco e collocazione delle postazioni installate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione in luoghi dove siano assenti o disattivati gli impiantri per l'aspirazione del fumo generato dall'uso di tabacchi o succedanei lavorati, combusti, riscaldati o vaporizzati;
6) interruzione dell'attività degli apparecchi indicati alle lettere a) e b), del comma 6, dell'articolo 110 del Rd 773/1931 e successive modifiche nelle fasce orarie individuate dai comuni, prevedendo una durata complessiva delle interruzioni non inferiore a otto ore al giorno;
7) fermo restando quanto previsto dal'articolo 110 del Rd 773/1931, divieto di ubicazione delle apparecchiature di gioco all'interno di istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri sportivi, luoghi di aggregazione giovanile di cui alla legge 28 agosto 1997 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e successive modifiche, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto.";

b) dopo il comma 4, dell'articolo 6, è aggiunto il seguente:
"4 bis) L'Osservatorio presenta annualmente un'apposita relazione informativa alla commissione consiliare competente.".

 

c) l'articolo 11 bis è sostituito dal seguente:

"Art. 11-bis
Disposizioni transitorie

1. Agli esercizi pubblici e commerciali nonché alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e si applicano esclusivamente le limitazioni di cui dall'articolo 4, comma 1, lettera b).
2. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gestiscono apparecchi per il gioco d'azzardo collocati all'interno di esercizi pubblici commercialino di sale da gioco, ovvero i titolari di concessioni si adeguano, entro i 150 giorni successivi a tale data, a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b).
3. Nelle more dell'individuazione da parte dei comuni delle fasce orarie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), punto 6, si applicano le seguenti fasce orarie di interruzione dell'attività degli apparecchi indicati alle lettere a) e b) del comma 6, dell'articolo 110 del Rd 773/1931 e successive modifiche:
a) per dodici ore giornaliere complessive, di cui dieci ore consecutive nella fascia notturna e di ingresso scolastico dalle ore 23.00 alle ore 9.00 e 2 ore nella fascia diurna di uscita dalle scuole, dalle 12,30 alle 14,30, per gli esercizi aventi attività esclusiva o prevalente differente dal gioco regolamentato e nei quali non è vietato l'accesso ai minori;
b) per otto ore giornaliere complessive e consecutive, dalle 2 alle 10, per gli esercizi aventi il gioco regolamentato quale attività esclusiva o prevalente e nei quali è vietato l'accesso ai minori;".

d) All'articolo 12, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, reiterata per più di due volte, è disposta la chiusura dell'esercizio.".

2. All'Allegato A dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2021 n. 20 (Legge di stabilità regionale 2022), l'autorizzazione di spesa relativa all'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 5/2013, concernente le spese per la disinstallazione di apparecchi da gioco nell'ambito delle disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico (Gap), di cui al programma 04 "Interventi per soggetti a rischio ri esclusione sociale" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti" è incrementata per euro 100.000,00 per l'anno 2023 e per euro 250.000,00 per l'anno 2024, mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2022-2024, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 "Altri fondi" della missione 20 "Fondi e accantonamenti", titolo 1.".

 

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