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Super green pass: Ddl approvato dal Senato

13 gennaio 2022 - 10:24

Passa al Senato, senza emendamenti relativi al gioco, il Ddl Super green pass, che comprende anche l'obbligo vaccinale per alcune categorie e sanzioni per chi sgarra.

Scritto da Daniele Duso
Super green pass: Ddl approvato dal Senato

L'assemblea del Senato approva il Ddl 2463, relativo alla conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021 n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali. Si tratta del cosiddetto Decreto super green pass, il cui testo passa ora alla Camera dei deputati.

Come ha illustrato il relatore, Nazario Pagano, (Fibp), il provvedimento è composto da 10 articoli, suddivisi in 3 Capi. Nell'ambito del Capo I, che modifica la disciplina dell'obbligo di vaccinazione, l'articolo 1 specifica che l'adempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il Covid-19 comprende, a decorrere dal 15 dicembre 2021, anche la somministrazione della dose di richiamo, successiva al ciclo vaccinale primario. Resta ferma l'esenzione per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica. L'articolo 2, sempre a decorrere dal 15 dicembre 2021, estende l'obbligo vaccinale a nuove categorie personale e dispone che la vaccinazione costituisca requisito essenziale per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Definisce quindi la procedura per i controlli dell'obbligo vaccinale e per l'eventuale conseguente sospensione dell'attività lavorativa, senza retribuzione, per non oltre sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021. Sono stabilite le sanzioni per lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali, nonché per i mancati controlli da parte dei soggetti preposti. In particolare chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di una certificazione verde Covid-19 falsa, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e sei mesi e la multa da 800 a 1.400 euro, mentre chiunque utilizza illegittimamente la certificazione verde Covid-19 di un altro soggetto attribuendola a sé, è punito con la reclusione fino ad un anno e sei mesi e la multa da 600 a 1.200 euro.

Il Capo II riguarda l'impiego delle certificazioni verdi. In particolare, l'articolo 3 integra, a decorrere dal 15 dicembre 2021, la disciplina delle certificazioni verdi Covid-19 con le previsioni riguardanti la somministrazione della dose di richiamo successiva al completamento del ciclo vaccinale primario, e riduce da dodici a nove mesi la durata di validità del certificato verde generato dal completamento di un ciclo di vaccinazione o dall'eventuale dose unica prevista e specifica che il medesimo periodo di validità decorre anche dall'eventuale somministrazione di una dose di richiamo.

L'articolo 5 stabilisce il principio secondo cui, nelle zone gialle e arancioni, la fruizione dei servizi, quindi anche quelli relativi al mondo del gioco, così come lo svolgimento delle attività e gli spostamenti, oggetto di sospensione o di limitazione in base alle misure inerenti all'emergenza epidemiologica, sono ammessi secondo le stesse condizioni e modalità previste per le zone bianche ed esclusivamente per i soggetti in possesso di un certificato verde generato in base a vaccinazione o in base a guarigione dal Covid-19.

Infine, nell'ambito del Capo III, concernente i controlli e le campagne d'informazione, l'articolo 7 demanda ai prefetti l'adozione di un piano per effettuare i controlli del rispetto del possesso delle certificazioni verdi.

 

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