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Tribunale Trieste annulla sanzione Adm: è contro diritto comunitario

18 febbraio 2022 - 12:45

I giudici considerano legittima e lecita l'attività dei centri Stanleybet perché la sanzione comminata agli apparecchi da intrattenimento è incompatibile con il diritto comunitario.

Scritto da Daniele Duso
Tribunale Trieste annulla sanzione Adm: è contro diritto comunitario

Per i giudici del Tribunale di Trieste una sanzione imposta da Adm a Stanleybet viola il diritto comunitario, pertanto l'operatore viene assolto con la formula "il fatto non sussiste".

A monte vi è un controllo in seguito al quale l'Agenzia delle dogane e dei monopoli accertava, in una sala, la presenza di sei apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6/A, del Tulps (cc.dd. AWP), nonché lo svolgimento dell’attività di trasmissione dati inerenti a proposte negoziali di giocate per conto della società Stanleybet Malta Limited.

Nel corso della verifica era stato accertato che tutti gli apparecchi installati e funzionanti nel locale erano correttamente collegati alla rete telematica dell’Aams, ed erano muniti dei previsti nulla osta di messa in esercizio e di distribuzione. Tuttavia Adm procedeva alla contestazione e all’avvio del relativo procedimento sanzionatorio e notificava l’ordinanza ingiunzione a carico del titolare del centro, Stanleybet, per aver installato sei apparecchi da intrattenimento in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 88 Tulps.

Il titolare del centro ha quindi presentato ricorso, supportato dagli avvocati Daniela Agnello e Carmela Auriemma, che evidenziavano la discriminazione subita dall’operatore nell’accesso al sistema concessorio italiano e la conseguente illegittimità dell’ordinanza impugnata.

Ora il Tribunale di Trieste stabilisce che "l’assenza di licenza ex art. 88 Tulps in capo alla società ricorrente è la conseguenza di una normativa incompatibile con il diritto comunitario e, come tale, non può comportare l’applicazione di sanzione in capo alla ricorrente" e aggiunge che "anche con riferimento alla gara Monti, dunque, Stanleybet non è stata messa in condizione di partecipare alla gara a causa della discriminazione insita nella normativa italiana".

Il Tribunale, come spiegano dallo studio legale che ha seguito la vicenda, richiama la giurisprudenza dell’Unione Europea e rileva che 'La stessa Corte di Giustizia, del resto, nella sentenza Costa e Cifone, ha dichiarato che 'non possono essere applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone (…) legate a un operatore, come la Stanley, che era stato escluso dalle gare precedenti in violazione del diritto dell’Unione' '.

Di fatto per i giudici del Tribunale triestino non vi sono i presupposti per l’applicazione della sanzione, in quanto la normativa italiana viola, rispetto a Stanleybet, il diritto comunitario così come il corrispondente reato penale per il quale il Tribunale di Udine ha già ritenuto non fondata l’imputazione di esercizio abusivo di cui all’art. 4 della Legge 401/1989 ed ha, pertanto, assolto con la formula "il fatto non sussiste".

Questi i motivi per cui i giudici di Trieste e Udine hanno quindi provveduto alla disapplicazione della sanzione penale e all’annullamento della sanzione amministrativa con assoluto riconoscimento della legittimità, regolarità e liceità dell’attività Stanleybet.

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