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Vaccari (Pd): 'Ridurre offerta di gioco, a dettare le regole siano Mef e Msal'

21 marzo 2023 - 11:55

Pubblicato il testo integrale della proposta di riordino del gioco pubblico firmata dal deputato Stefano Vaccari (Pd): 103 articoli che spaziano dalla riduzione dell'offerta al contrasto alla ludopatia.

Scritto da Fm
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Sono 103 gli articoli che compongono la proposta di legge “Disposizioni in materia di riordino della disciplina dei giochi pubblici”, d'iniziativa dei deputati del Partito democratico Vaccari, Serracchiani, Berruto, Malavasi, Merola, Toni Ricciardi, appena stampata alla Camera.

 

La diffusione della proposta, presentata lo scorso ottobre, arriva a pochi giorni dall'approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge delega sulla riforma fiscale, che contiene anche un intero articolo dedicato al riordino del gioco pubblico, e dovrebbe approdare in Parlamento per la discussione fra la fine di marzo e gli inizi di aprile.

IL COMMENTO DI VACCARI: “GARANTIRE LA SOSTENIBILITÀ DEL GIOCO” – Il primo firmatario, Stefano Vaccari, commenta a GiocoNews, la proposta: “Riguardo ai giochi dobbiamo intanto partire da un assioma: si tratta di un ‘mercato che non conosce crisi’ e soprattutto organizzato per crescere ancora e che, per com’è strutturato, produce ‘povertà indotta’. Più di ogni e qualunque sensazione al riguardo, parlano i numeri: nell’arco temporale 2011–2021 il volume di denari veicolati nei vari canali di gioco è stato di 1,03 trilioni di euro.
Nonostante ciò persiste la cronica mancanza di una legge organica che disciplina la materia: questo, tra le altre cose, riproduce situazioni di criticità devastanti quali: impoverimento, usura, malattia, interessi malavitosi e cortocircuiti istituzionali circa la regolamentazione tra Stato centrale ed Enti locali.

Per anni si è creduto che se lo Stato avesse gestito direttamente il comparto dei giochi si sarebbero, ad esempio, debellati tutti quei fenomeni degenerativi che l’azzardo produce, a tutto beneficio delle casse erariali. In realtà oggi abbiamo la certezza che non è così: 1) il mercato dell’illegale prospera su di un binario parallelo difficilmente quantificabile; 2) all’esito di molteplici indagini realizzate dagli inquirenti, è stato accertato che maggiore è l’offerta anche del gioco lecito e più semplice è per le consorterie malavitose fare affari; 3) i numeri dei malati da patologia da gioco in carico ai servizi sociali e sanitari non rendono purtroppo l’idea della disperazione che la dipendenza produce.

Dinnanzi ad un fenomeno di enormi dimensioni come quello dei giochi e delle scommesse e alla stregua di dette circostanze è improrogabile che il livello istituzionale della questione debba strutturarsi in modo da rafforzare garantirne la sostenibilità anche attraverso una diminuzione dell’offerta che è ridondante con l’auspicio che, privilegiando la protezione della salute a quella economica, a dettare le regole non siano più solo Mef ed appetiti di bilancio, bensì il ministero della Salute”.

I CAPISALDI DELLA PROPOSTA -  Alla stesura della versione definitiva della legge delega potrebbero concorrere anche alcune delle norme contenute nella proposta dei deputati del Partito democratico, che andiamo ad analizzare di seguito, e quelle presenti nella proposta presentata dallo stesso partito al Senato, a firma di Franco Mirabelli, assegnata in sede redigente alla commissione permanente Finanze e tesoro.

Le misure introdotte dalla proposta di legge della Camera, molte delle quali frutto delle proposte avanzate in sede di Conferenza unificata, sono mirate: “a tutelare i minori dalla pubblicità dei giochi; a recuperare i fenomeni di ludopatia e a contrastare il gioco d’azzardo patologico; a vietare la pubblicità nelle trasmissioni radiofoniche e televisive e, in particolare, in occasione della trasmissione di eventi sportivi in diretta; a diminuire progressivamente la domanda e l’offerta dei giochi; a normare in modo stringente le regole di esercizio dell’attività di offerta di giochi e di comportamento nei punti di gioco, in particolare introducendo l’obbligo di identificazione del giocatore al fine di evitare l’ingresso dei minori nei punti di gioco; a potenziare gli strumenti di contrasto dell’illegalità e la tracciabilità dei capitali; a definire le fonti di regolazione dei diversi aspetti legati all’imposizione e ad armonizzare aggi e compensi spettanti ai concessionari; a riordinare la disciplina dei controlli e dell’accertamento dei tributi gravanti sui giochi, nonché il sistema sanzionatorio”, si legge nella relazione che accompagna la proposta.

CONCESSIONI E RIDUZIONE DELL'OFFERTA - Fra le finalità della proposta ci sono quella di “assicurare la possibilità di concessioni di gioco uniformi a livello statale e sull’intero territorio nazionale, nonché la salvaguardia dei loro valori patrimoniali” e l'impegno di Regioni ed Enti locali ad adottare, “nei rispettivi piani urbanistici e nei regolamenti, criteri che consentano una equilibrata distribuzione nel territorio delle sale da gioco e dei punti di offerta di gioco, allo scopo di evitare la formazione di aree nelle quali l’offerta di gioco sia eccessivamente concentrata”. A decorrere dal 1° gennaio 2025, si legge ancora nella proposta, “i punti di offerta di gioco certificati in tutto il territorio nazionale nei quali possono essere presenti apparecchi Amusement With Prices (AwpR) sono fissati in 55.000, di cui: a) 27.000 bar; b) 10.000 tabacchi; c) 2.800 sale con Video lottery terminal (Vlt); d) 200 sale bingo; e) 10.000 agenzie o negozi; f) 5.000 punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici”.

Tale riduzione è attuata, “secondo le modalità indicate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 1° gennaio 2024. 6. Qualora successivamente al 1° gennaio 2025, il numero complessivo dei punti di offerta di gioco risulti superiore a quello indicato al comma 4, l’Agenzia procede d’ufficio alla revoca dei nulla osta eccedenti, riferibili a ciascun punto vendita, secondo criteri di proporzionalità in relazione alla distribuzione territoriale regionale. 7. A decorrere dal 1° gennaio 2025, nei punti di offerta di gioco di cui al comma 4, il gioco è consentito esclusivamente attraverso l’utilizzo da parte dell’avventore della Carta nazionale dei servizi, della carta dell’esercente e della tessera sanitaria. A decorrere dalla medesima data è vietato l’utilizzo degli apparecchi AwpR mediante l’utilizzo di monete, banconote e di qualsiasi altra forma di moneta elettronica”, si legge ancora nel testo.

L'IDENTIFICAZIONE DEI GIOCATORI - “A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’abilitazione all’esercizio dell’attività di offerta dei giochi pubblici e il mantenimento del titolo abilitativo sono subordinati alla certificazione di qualità. La certificazione di qualità delle sale da gioco e dei punti di offerta di gioco è definita dall’Agenzia sulla base delle intese in sede di Conferenza unificata nel rispetto dei seguenti criteri: a) accesso selettivo e identificazione dell’avventore mediante il controllo obbligatorio della carta d’identità, della carta nazionale dei servizi, nonché della carta dell’esercente; b) sistema di videosorveglianza all’interno e all’esterno dei punti di gioco; c) divieto di utilizzo all’interno e all’esterno del punto di gioco di immagini che inducano al gioco; d) utilizzo di segnaletica esterna che attesti la certificazione pubblica del locale; e) rispetto dei vincoli architettonici; f) rispetto degli standard di arredo e illuminazione dei punti di gioco; g) formazione specifica per gli addetti del punto di gioco con approccio di contrasto al gioco di azzardo; h) rispetto dei limiti minimi sui volumi di spazio dedicati al gioco e sui numeri minimi e massimi di apparecchi adibiti al gioco; i) trasparenza delle comunicazioni in materia di gioco; l) completa tracciabilità delle giocate e delle vincite; m) collegamento diretto con i presìdi di polizia e con l’Agenzia”.

CANONI, COMPENSI E CONTRATTI - In materia di concessioni per il gioco fisico, al comma 4 si legge: "Le convenzioni accessive alle concessioni per la conduzione operativa della rete telematica di cui all’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, prevedono un canone di concessione pari allo 0,8 percento delle somme giocate a decorrere dal 1° gennaio 2025. 5. L’Agenzia, a decorrere dal 1° gennaio 2025, riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 percento delle somme giocate, definito in relazione agli investimenti effettuati sulla base delle convenzioni di cui al comma 4, nonché ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi. Il predetto importo si intende aggiuntivo e distinto rispetto al canone di concessione fissato contrattualmente nello 0,3 percento, il cui totale costituisce lo 0,8 per cento di cui al comma 4. L’importo dello 0,5 percento è dovuto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, a titolo di deposito cauzionale a garanzia dell’effettuazione degli investimenti e del conseguimento dei livelli di servizio di cui al primo periodo ed è restituito ai concessionari alle condizioni e nella proporzione in cui gli investimenti e i livelli di servizio risultano effettivamente conseguiti”.

La proposta quindi traccia i requisiti e obblighi dei concessionari delle reti online di raccolta del gioco a distanza e di soggetti ulteriori delle reti fisiche di raccolta, le caratteristiche degli organismi di certificazione, la rete di raccolta del concessionario, il contenuto minimo dei contratti con i punti di offerta di gioco, l'obbligo per i concessionari della tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali e il riciclaggio di denaro di provenienza illecita, l'istituzione del regime di adempimento collaborativo fra l’Agenzia e i concessionari delle reti di raccolta dei giochi, il contenimento dei compensi delle reti di raccolta del gioco mediante apparecchi, azioni di contrasto alla ludopatia, azioni di contrasto al gioco d’azzardo.

IL TETTO AL PREU - Nella proposta poi si parla anche di prelievo erariale unico e come misura massima viene previsto: “a) relativamente ai giochi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), il 60 percento; b) relativamente ai giochi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), il 50 percento; c) relativamente ai giochi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), raccolti a quota fissa, nonché lettera d), il 20 percento; d) relativamente ai giochi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera d), il 42 percento”.

IL GIOCO SENZA VINCITA IN DENARO - Capitolo a parte per i giochi senza vincita in denaro. Ad essi “si applica un’imposta sugli intrattenimenti nella misura massima dell’8 percento applicata a una base imponibile forfetaria massima di euro 1.800 per gli apparecchi di cui all’articolo 75, comma 1, lettere a) e b), e di euro 3.800 per gli apparecchi di cui all’articolo 75, comma 1, lettera c)”.

I CASINO' - In tema di casinò, “in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l’apertura di case da gioco in tutto il territorio nazionale per perseguire, in particolare, le seguenti finalità: a) contrasto del gioco non autorizzato e clandestino nonché dei fenomeni malavitosi ad esso connessi; b) sicurezza del gioco e dei luoghi ove esso è svolto nonché la qualificazione tecnico-professionale degli operatori del settore”.

LE SANZIONI – Un capo specifico è dedicato alle sanzioni penali per l'esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa. “Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza delle prescritte concessioni e autorizzazioni rilasciate dallo Stato, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000. La stessa pena è applicata a chiunque, privo delle suddette concessioni o autorizzazioni, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all’estero”, si legge nel testo. Può essere applicata anche la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre “Chiunque, ancorché titolare delle prescritte concessioni e autorizzazioni, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco per cui è prevista la riserva allo Stato con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da euro 500 a euro 5.000”.

La violazione del divieto di accesso dei minori alle location di gioco è punita con la sanzione amministrativa di 20.000 euro.

I CONTROLLI – Quanto alle attività di controllo, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli “pianifica lo svolgimento di un numero di controlli, relativo ad almeno il 20 percento del numero dei punti di offerta di gioco della rete fisica di raccolta del gioco pubblico, avendo come primario obiettivo il rispetto degli obblighi e dei divieti in materia di gioco pubblico nonché degli obblighi tributari ed il contrasto alla diffusione del gioco online presso esercizi della rete fisica”, e ha “la facoltà di promuovere piani straordinari di contrasto del gioco illegale e dell’evasione ed elusione fiscale nel settore dei giochi pubblici”.

 

Il testo integrale della proposta di legge è consultabile in allegato.

 

 

 

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