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Cassazione: 'Scommesse, leciti solo Ctd collegati a operatori autorizzati'

27 maggio 2016 - 09:51

La Corte di Cassazione ribadisce che i Ctd possono offrire scommesse solo se collegati ad operatori autorizzati in Italia.

Scritto da Redazione
Cassazione: 'Scommesse, leciti solo Ctd collegati a operatori autorizzati'

 

"In tema di raccolta di scommesse sportive, l'adesione - da parte dell'operatore privo di licenza di pubblica sicurezza e di concessione - alla sanatoria di cui all'art. 1, comma 643, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla medesima disposizione, determina il
diritto di svolgere l'attività in corso da tale momento fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle vigenti concessioni statali, e conseguentemente, il venir meno delle esigenze preventive legittimanti il mantenimento in sequestro delle attrezzature destinate allo svolgimento della predetta attività".


Questo è uno dei principi ribaditi dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'esercente contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Latina ha respinto la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di attrezzature informatiche emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale per aver esercitato, senza essere in possesso della prescritta licenza del Questore, l'attività di raccolta di scommesse per conto del bookmaker austriaco SKS365 Group Gmbh.

 

IL RICORSO - Con un unico motivo di ricorso l'esercente lamenta "che l'ordinanza impugnata sarebbe
errata laddove afferma la sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza della misura reale, asserendo che le argomentazioni sviluppate dai giudici del riesame non sarebbero condivisibili, avendo ella dimostrato che la situazione di fatto accertata sarebbe ormai mutata, non esercitando più l'attività per conto della società austriaca, quanto meno dal 20 aprile 2015, come dimostrato dal fatto che la predetta società avrebbe regolarizzato la propria posizione con riferimento a diversi punti commerciali, tra i quali non figura, però, quello a lei riconducibile. Osserva, pertanto, che la motivazione dell'ordinanza sarebbe affetta da un vizio logico insanabile della motivazione laddove si afferma che l'operatore austriaco, pur avendo regolarizzato la propria posizione in Italia, continui la raccolta di scommesse mediante soggetti non autorizzati, incorrendo così in una causa di decadenza del diritto di esercitare stabilmente l'attività economica in Italia. La cessazione del rapporto con la società, inoltre, avrebbe determinato il venir meno del periculum in mora che giustificava il sequestro".
 
LA SENTENZA - I giudici del riesame hanno evidenziato, "con opportuni richiami anche alla giurisprudenza di questa Corte, come sia stato accertato in fatto che la ricorrente operava senza la necessaria licenza del Questore, che aveva espressamente rigettato una richiesta in tal senso, ordinando anche l'immediata sospensione di qualsiasi attività riconducibile alle scommesse con provvedimento notificato all'interessata. Osserva inoltre il Tribunale che, dagli accertamenti espletati dalla polizia giudiziaria, era emerso che l'indagata proseguiva nella sua attività, risultando che all'interno dei locali nella disponibilità della ricorrente era allestito un punto di raccolta scommesse per conto della società austriaca mediante l'installazione di due terminali completi per l'accettazione di scommesse usati dal personale addetto, nonché due terminali con monitor a disposizione dei clienti per
l'accettazione di scommesse e per la visione di eventi sportivi. I giudici del riesame, pur a fronte dell'evidenza di tali dati fattuali, hanno fornito puntuale risposta alle deduzioni della difesa, osservando come la circostanza secondo la quale l'assenza del punto commerciale della ricorrente tra quelli regolarizzati dall'operatore austriaco sarebbe dimostrativo della cessazione di ogni rapporto, resta confinata nel campo delle mere asserzioni, escludendo Corte di Cassazione anche la fondatezza dell'ulteriore rilievo difensivo, secondo il quale l'attività sarebbe ora limitata a quella di mero internet point".
 

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