Tar Lazio, su tardivo versamento raccolta concorsi decida giudice ordinario
Secondo il Tar del Lazio è il giudice ordinario che deve decidere, se sarà a esso presentato ricorso, sull’annullamento delle note dirigenziali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, prive di protocollo, ricevute in data 07.06.2013, con le quali sono state comminate a una società le penali previste per il tardivo versamento dei saldi periodici della raccolta dei concorsi pronostici e di altri prodotti di gioco al totalizzatore, relativamente agli anni 2008 e 2009.
La seconda sezione ha dunque, con una sentenza, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito il ricorso proposto con l’Adm.
IL RICORSO - La società odierna ricorrente, titolare di concessione per la raccolta di giochi e scommesse su base sportiva, con note ricevute in data 7 giugno 2013 l’Ufficio Regionale per
IL DIRITTO - Se l’attività di raccolta delle scommesse sportive va qualificata quale servizio pubblico, deve ulteriormente precisarsi che, in adesione a tale ricostruzione, esulano dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative a pretese dell’Amministrazione che trovano il loro titolo genetico nell’obbligo del concessionario di corrispondere le cd. quote di prelievo sulle scommesse, il ritardato pagamento del canone di concessione e dell’imposta unica.