Raccolta scommesse per operatore illegale, Ctd dovrà pagare imposta unica

La Corte di giustizia tributaria di II grado del Lazio ribadisce: 'Sono soggetti al pagamento dell'imposta unica tutti coloro che raccolgono scommesse in Italia, senza distinguere tra autorizzati e chi abusivi'.
Scritto da Fm

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Nuova sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio riguardante il pagamento della imposta unica sulle scommesse, ma stavolta con un esito negativo.

In questo caso, il ricorso è stato proposto dal titolare di un centro trasmissione dati (Ctd) che, “per conto di un bookmaker con sede in Austria, ha raccolto scommesse senza pagare, nel corso dell'anno 2017, la corrispondente imposta unica” ed ha impugnato l'avviso di accertamento inviato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli “lamentando la illegittimità dell'avviso e la carenza di soggettività passiva”.

Eccezioni ritenute infondate dal giudice di primo grado, che quindi ha rigettato il ricorso: ma appunto il titolare del Ctd quindi ha presentato ricorso alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che però a sua volta ha bocciato l'appello “con la conferma della sentenza impugnata”.

La motivazione non lascia dubbi interpretativi: “Dagli atti risulta con chiarezza che il ricorrente ha gestito, nel corso dell'anno 2017, un Ctd raccogliendo abusivamente delle scommesse per conto del bookmaker privo di concessione statale per la raccolta di scommesse da canale fisico.

La raccolta abusiva di scommesse, a prescindere dai rilievi di natura penale ed amministrativa, è disciplinata sotto il profilo fiscale dalla legge numero 98 del 2011 che ha disposto che sono soggetti al pagamento dell'imposta unica tutti coloro che raccolgono scommesse in Italia, senza distinguere tra chi è autorizzato dalla raccolta e chi opera abusivamente.

La norma all'articolo 3 stabilisce che sono soggetti passivi dell'imposta unica, in solido, sia il bookmaker che il centro di trasmissione dati. La Corte costituzionale con la sentenza numero 162 del 2008 ha stabilito la conformità di tale normativa all'ordinamento comunitario. Da ultimo la legge 23 dicembre 2014 numero 190 ha ribadito la localizzazione delle scommesse nel territorio nazionale e la debenza dell'imposta unica in capo al titolare del punto di raccolta. Conseguentemente l’appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata”.