Raccolta scommesse, Tar: ‘Vietata gestione a chi non è titolare della licenza’

Il Tar Campania conferma sospensione della licenza per la raccolta di scommesse a rappresentante di una società che aveva affidato la gestione al genero, non autorizzato.
Scritto da Fm

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Le autorizzazioni di polizia per la gestione di attività di gioco hanno carattere personale, “non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge (e sempre che il rappresentante abbia i requisiti necessari e l'approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza)”.

Lo ricorda il Tar Campania nella sentenza con cui respinge il ricorso presentato dall'amministratrice unica e legale rappresentante di una società contro il procedimento avviato dal Commissariato di pubblica sicurezza di Torre Annunziata (Na) per la sospensione di tre mesi della licenza ex art. 88 Tulps per l’attività di raccolta di scommesse.

Una sospensione arrivata in quanto, dopo alcuni accertamenti, l’esercizio sarebbe risultato “gestito in modo occulto e senza alcun titolo dal genero della ricorrente, privo dei requisiti necessari e collegato a un clan camorristico”.

Questo, ricorda il Tar Campania, “fa venir meno in capo alla ricorrente e ai proprietari di quote sociali le necessarie garanzie di sicurezza e affidabilità imprescindibili per continuare lo svolgimento della delicata attività di raccolta scommesse, stante la probabilità di abuso della licenza e l’elevato rischio di ingerenza della criminalità organizzata”.

Il Collegio quindi rimarca che l'Autorità di pubblica sicurezza ha un generale potere di sospensione e revoca delle licenze per la raccolta di gioco “in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata” nonché, di revoca “quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione”, come ricordato dallo stesso Tulps.

Per i giudici amministrativi campani quindi è “del tutto priva di elementi di illogicità e, comunque, rispondente ad una logica di proporzionalità, la scelta dell’Amministrazione di ottenere un immediato effetto dissuasivo attraverso la sospensione della licenza per un periodo di tre mesi, in attesa degli approfondimenti connessi agli ulteriori elementi dell’attività di indagine penale all’epoca in corso, disvelando gli elementi già raccolti un alto grado di inaffidabilità della ricorrente e pericolo per l’ordine pubblico, derivante dall’abuso della licenza ai fini dell’espletamento di una attività soggetta ad autorizzazione di polizia, in particolare quella tanto delicata relativa alla raccolta scommesse”.

Il ricorso quindi è stato respinto.