Tar Veneto: ‘Stop a sala scommesse, non rispetta distanza minima’

Il Tar Veneto conferma lo stop all'apertura di una sala scommesse in un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per il mancato rispetto della legge regionale sul gioco.
Scritto da Fm

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“La Regione ha validamente imposto, con l’art. 7, comma 2, lett. g), l.r. n. 38 del 2019 di osservare la distanza minima di 400 metri fra le strutture ricettive per categorie protette e gli esercizi dotati di sale scommesse ed apparecchi Vlt per il gioco, e pertanto il Comune legittimamente e doverosamente ha inibito gli effetti della Scia – Segnalazione certificata inizio attività finalizzata all’apertura di una tale sala all’interno dell’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.”

È quanto si legge nella sentenza del Tar Veneto che respinge il ricorso proposto di una società contro un provvedimento comunale di divieto di prosecuzione dell'attività di sala scommesse per la vicinanza con una struttura ricettiva per categorie protette, in violazione della distanza minima prescritta dalla legge regionale del Veneto per le attività di gioco rispetto ai "luoghi sensibili".

Secondo la ricorrente “ la distanza andava misurata fra l’ingresso del locale e l’ingresso destinato al pubblico e agli utenti della struttura, senza prendere in considerazione l’ingresso secondario, ossia tenendo conto dell’effettiva distanza dal luogo sensibile” ma per i giudici amministrativi tale motivo di ricorso è infondato: “Innanzi tutto, non è contestato fra le parti che la struttura, oltre all’ingresso principale abbia anche un ulteriore ingresso posto a 363,90 metri dal pubblico esercizio, così come non è contestato che questa sia la distanza fra tali due punti”.

Viene inoltre ricordato che la misurazione è stata eseguita con l’ausilio di personale del Corpo intercomunale di polizia locale e “ va inoltre considerato che la ricorrente non ha contestato l’esattezza di detta misurazione ovvero l’idoneità dello strumento misuratore utilizzato, avendo incentrato le proprie censure sull’individuazione dell’ingresso preso in considerazione per il calcolo della distanza”, si legge nella sentenza.

Infine per il Tar Veneto non coglie “nel segno neppure la paventata illegittimità costituzionale della norma regionale applicata dal Comune con il provvedimento impugnato. Infatti, la Corte costituzionale (sentenza n. 108 del 2017), esprimendosi proprio con riferimento ad un’analoga questione della determinazione – ad opera di una norma regionale – di una distanza minima delle sale da gioco rispetto a luoghi c.d. 'sensibili', frequentati, cioè, da categorie di soggetti che si presumono particolarmente vulnerabili di fronte alla tentazione del gioco d’azzardo, ha escluso che norme regionali dettate in subiecta materia contrastino con disposizioni costituzionali”.