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Arretrati Salvasport, merito al Tar Lazio il 28 giugno

29 marzo 2023 - 09:44

Il merito dei ricorsi presentati dai concessionari contro la determina di Adm sugli arretrati della tassa sulle scommesse sarà discusso il 28 giugno. Sentenza attesa entro fine luglio.

Scritto da Fm
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Sarà discusso il 28 giugno il merito dei ricorsi presentati da alcuni concessionari di gioco per l’annullamento della determina con cui l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, agli inizi del 2023,  ha chiesto agli operatori gli arretrati del prelievo dello 0,5 percento sulla raccolta delle scommesse previsto dal decreto Rilancio varato nel 2020 e in vigore sino al 31 dicembre 2021 per alimentare il cosiddetto “Fondo Salvasport”.

Come si ricorderà, infatti, Adm ha chiesto il ricalcolo degli importi dovuti, dopo che la Ragioneria e Corte dei conti hanno dichiarato inesistente il limite di versamento pari a 40 milioni di euro per il 2020 e 50 milioni per il 2021 fissato dal decreto Rilancio, sottolineando che il vincolo di destinazione vale per le cifre suddette, ma che quanto versato “in più” resta e va nelle casse dell'Erario.

 

La sentenza è attesa entro la fine di luglio, in tempo utile prima della scadenza dei 180 giorni stabiliti dalla determina di Adm per il pagamento delle somme richieste, vale a dire il 6 agosto.

 

Secondo quanto dichiarato a GiocoNews.it dall'avvocato Niccolò Travia, legale di alcuni dei concessionari, “le società contestano che Adm, con una nuova interpretazione, abbia riscritto la norma che disciplina il prelievo destinato ad alimentare il Fondo, prevedendo un nuovo tributo e quindi esercitando un potere riservato al legislatore.
Il Tar si era già espresso sulle precedenti determinazioni con cui Adm imponeva il prelievo nel limite dei 40 e 50 milioni, rispettivamente per il 2020 e il 2021, affermandone la proporzionalità in relazione al fatto che era previsto un tetto quantitativo.
Con le nuove determinazioni, oggetto di ricorso, il tetto viene rimosso e ai concessionari viene richiesto di versare lo 0,5 percento della raccolta, che sarà incamerato dall’Erario senza ulteriori specificazioni rispetto alla concreta destinazione di tali fondi.
Sono, peraltro, state violate tutte le garanzie partecipative dei destinatari del provvedimento”.

Da qui l'istanza di un’immediata sospensione dell’efficacia esecutiva, giustificata dal “grave pregiudizio che le attività gestite dalle concessionarie subirebbero, poiché le somme derivanti dalla raccolta delle scommesse avvenute negli anni 2020 e 2021 erano già sensibilmente ridotte dalla situazione emergenziale che ha colpito il settore e dal contributo richiesto e già versato per la costituzione del Fondo. Tali somme sono state, quindi, impegnate per la ripresa delle attività e le società dovrebbero, quindi, intaccare risorse riferite agli esercizi successivi”.

Motivazioni comuni a quasi tutti i ricorrenti, che ora attendono il verdetto del Tar Lazio.

 

 

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