Attività sospesa in sala scommesse, Tar respinge richiesta del gestore
Il Tar Toscana ha respinto l’istanza di misure cautelari provvisorie avanzata dal legale rappresentante di una società per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del questore di Arezzo che ha sospeso per quindici giorni l'attività di raccolta di scommesse e con apparecchi da gioco nel capoluogo di provincia.
Il Collegio rileva che” nel ricorso introduttivo del giudizio non vi è sostanziale contestazione dei presupposti di fatto sulla cui base la Questura di Arezzo ha emanato il provvedimento impugnato e che quindi, anche in continuità con gli accertamenti che avevano portato al precedente provvedimento, sembra permanere una situazione critica per l’ordine e la sicurezza pubblica nel locale interessato, impregiudicati gli accertamenti che verranno effettuati in sede collegiale”.
Inoltre, rimarcano i giudici amministrativi, “il danno paventato non appare avere i requisiti di irreparabilità o comunque di gravità estrema per la società ricorrente, né parte ricorrente fornisce indicazioni stringenti in tal senso, limitandosi a evocare pregiudizi di tipo reputazionale, che potranno essere eliminati invero solo con la decisione di annullamento del provvedimento gravato, e danni patrimoniali che si ventila, senza però indicazione alcuna e documentazione di pregiudizi esiziali per la società”.
Il Tar Toscana quindi fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 16 ottobre 2025.