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Avv. Maggesi: 'Norma chiarisca il bug della tassazione vincite su Ctd'

25 febbraio 2020 - 10:25

Il legale Fabio Maggesi commenta a GiocoNews.it la questione della tassazione sulle vincite realizzate in Italia nei Ctd di operatori esteri, alla vigilia della pronuncia della Corte Ue.

Scritto da Ac

 

La questione delle vincite realizzate in Italia su Ctd collegati ad operatori esteri e al presunto obbligo di inserirle nella dichiarazione dei redditi continua a tenere banco nel settore. Soprattutto alla vigilia dell'attesa pronuncia della Corte di Giustizia Europea che - come noto - domani, mercoledì 26 marzo, dovrà esprimersi sulla legittimità della norma che obbliga le agenzie estere collegate ad un bookmaker comunitario senza concessione a versare l’imposta unica sulle scommesse. Oltre a discutere la legge che considera come base imponibile per il calcolo della tassa sul betting dovuta dai centri esteri – a partire dal 2015 – un valore pari al triplo della raccolta media provinciale registrata dalle agenzie concessionarie. 

Una vicenda che deriva dal rinvio degli atti alla Corte comunitaria da parte della Commissione Tributaria di Parma in merito ad un accertamento a carico di un centro collegato a Stanleybet, operatore che da anni lamenta una discriminazione da parte delle autorità italiane, già oggetto di un lungo contenzioso. In attesa della Corte, però, a esprimersi sulla questione delle vincite e della dichiarazione al fisco, è il legale Fabio Maggesi, fondatore e partner dello studio MePlaw.

 “Per comprendere la normativa sulla tassazione scommesse e quindi se le vincite derivanti dal gioco vadano imputate in dichiarazione, occorre certamente distinguere i due casi”, spiega il legale. “Nel caso di una scommessa posta in essere su un sito scommesse autorizzato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (un “punto it”, con autorizzazione Gad) oppure all'interno di un'agenzia appartenente ad un operatore provvisto di regolare licenza AdM, le vincite sono già tassate alla fonte.  Le eventuali vincite derivanti dalle scommesse effettuate su bookmaker italiani, regolarmente riconosciuti e autorizzati dal Tulps, dunque, non devono essere dichiarate al Fisco italiano, in quanto all'interno dell'aggio applicato dalle società di scommesse è compreso un prelievo fiscale percentuale da parte dello Stato. Il riferimento normativo per il caso di specie è facilmente reperibile ed è reso dal noto articolo 30 del Dpr 600/1973 come novellato dall'articolo 6 della Legge 122/2016. I bookmaker non autorizzati da AdM (noti come “punto com”), invece, che operano con licenze non italiane, non pagano le tasse nel nostro paese né sono stabilmente organizzate in Italia e, seppur perfettamente – in taluni casi – in linea con le normative statali di appartenenza e/o dello Stato presso cui la licenza di gioco è acquisita, non sono ammesse all’interno del nostro quadro normativo. Secondo infatti l'articolo 4 comma 3 della legge n.401/1989, chi partecipa alle scommesse illegali, accettando biglietti di lotteria o altre scommesse da soggetti sprovvisti delle necessarie autorizzazioni, è punibile con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 51 a 516 euro.  Tale sanzione riguarda solo l'aspetto penalistico del gioco su piattaforme non autorizzate, mentre materia più complessa è quella relativa alla conseguente evasione fiscale”.
Infatti, dal punto di vista del giocatore, le eventuali vincite risulterebbero invisibili al Fisco italiano.
“Più dettagliatamente lo stato Italiano (a differenza dei siti non licenziati da AdM), non può fungere da Sostituto di Imposta (non riconoscendo né conoscendo tali Siti Web né la compagine societaria a cui afferiscono) ed è quindi estraneo al rapporto negoziale vigente tra giocatore e Bookmaker straniero né è parte del processo di Tassazione in quanto non ha contezza delle entrate e delle uscite generate dal giocatore in caso di vincita. Per evitare dunque di incorrere nel reato di evasione fiscale fattispecie ben delineata per i casi in esame, i guadagni devono essere denunciati dal giocatore sulla propria dichiarazione alla voce “Redditi diversi”. Inoltre l'Agenzia delle Entrate, rispondendo a un'istanza di interpello nel 2011, ha evidenziato come le vincite realizzate su siti privi di licenza AdM sono soggette a tassazione per intero, senza tener conto delle spese sostenute (come ad esempio le puntate per la scommessa posta in essere). Non vi è dubbio però come tale dichiarazione risulterebbe una chiara ammissione di colpa generando ulteriori ripercussioni in capo al giocatore”.
 
IL CONFLITTO NORMATIVO - “A questo punto, seppure - a mio avviso - tali principi normativi possano risultare in contrasto con l’Art. 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (Tfue), restringendo la libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione in favore dei cittadini degli stati membri stabiliti in uno stato europeo che non sia quello del destinatario della prestazione – sostiene ancora Maggesi - vi è da precisare come tale principio viva di applicabilità su base “Temporanea”. Ed infatti per potersi considerare vigente tale principio, sarebbe opportuno che il servizio erogato da una Stabile all’interno di uno Stato membro, venga erogato in modo temporaneo e non continuativo in favore dei cittadini Ue Stabiliti in uno stato diverso da quello in cui sono erogati i servizi. 
Laddove, infatti, venisse meno la temporaneità, sarebbe opportuna l’applicazione dell’Articolo 49 del Tfue secondo il quale 'La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese ed in particolare di società ai sensi dell’Articolo 54 Tfue, secondo comma, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini [ … ]'. Ad aggiungersi a tale principio, vi è da precisare come più volte la Corte di Giustizia abbia ripetutamente statuito che la disciplina dei giochi d’azzardo rientri tra i settori in cui sussistono, tra gli Stati Membri dell’Unione, notevoli divergenze di ordine morale, religioso e culturale. In assenza di armonizzazione in tale materia a livello dell’Unione, spetta al singolo Stato membro valutare [ … ] le esigenze che la tutela degli interessi implicati comporta. Nonostante tale acciso non risulti soddisfacente per restringere in maniera discriminatoria il consumatore e/o la stabile organizzazione erogante il servizio da uno Stato Membro in favore di un giocatore stabile in altro Stato membro (vedasi Sentenza Commissione/Spagna C-153/08, EU:C:2009:618), e non sembri ricadere nelle casistiche di cui all’Art. 52 del Tfue, è comunque, mio avviso, necessaria una più determinante Armonizzazione prima di poter considerare la normativa Italiana ostativa rispetto ad uno Stato membro dell’Unione”.
 
IL “BUG” DEL SISTEMA ITALIANO - “Certo è – conclude il legale Maggesi - che il 'Tax Resident' Italiano, non potrà - sempre a mio avviso - per nessuna ragione non dichiarare al Fisco la natura e/o l’importo della Vincita  (fatti salvi i casi statuiti dal citato Art. 30 del Dpr 600/1973) perché generata al di fuori delle casistiche previste dalla norma e mai potrà esimersi dal corrispondere al Fisco le percentuali dettate dalla normativa Fiscale vigente. Vero è, in ogni caso, che il giocatore, dovendo inserire alla voce “Redditi diversi” si ritroverebbe a dover pagare l’intera vincita (ivi comprese le spese sostenute per ottenerla) ma non potrebbe  in nessun modo omettere la dichiarazione per le ragioni su dedotte. Il “Bug” a mio avviso rientra principalmente in questo e cioè sulla tassazione anche sulle spese sostenute per ottenere la vincita. Tale principio era stato già acquisito dal Tribunale di Napoli con la Sentenza n. 9001/2016 con la quale si considerava (per analogia con riferimento al caso di specie) il principio di cui all’Art. 53 della Costituzione secondo il quale “tutti sono tenuti a concorrere alla spesa pubblica in ragione [esclusivamente] della loro capacità contributiva”. Allo stato attuale, in ogni caso, si ritiene vigente la norma nazionale attuale – che reputo coerente per il caso in esame -  ma, comprendendo le ragioni addotte dalle recenti Sentenze Europee - non posso che rimettermi alle future disposizioni e/o provvedimenti di interesse che vorranno essere maggiormente chiarificatrici (e forse determinanti) nel merito”.

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