skin
Menu

Betn1: 'Ctd sanati, sentenza Tar Liguria impugnata in Consiglio di Stato'

25 ottobre 2016 - 15:56

La società Betn1, in merito alla sentenza pubblicata dal Tar Liguria sui Ctd sanati, annuncia l'impugnazione in Consiglio di Stato.

Scritto da Redazione

"La mancata conoscenza, probabilmente, dei chiarimenti dell’amministrazione dei Monopoli di Stato ha indotto i giudici liguri ad emettere una sentenza palesemente errata, che sarà impugnata davanti al Consiglio di Stato".


Lo assicura, in una nota, Maria Teresa Parrelli, legale della società Betn1, in merito alla sentenza pubblicata oggi, 25 ottobre, dal Tar Liguria in cui si ribadisce che per ottenere la licenza Tulps per raccogliere scommesse i Ctd devono aver aderito alla procedura di regolarizzazione per emersione prevista dalla legge di Stabilità.

A supporto della propria tesi Parrelli ricorda i chiarimenti pubblicati sul sito Adm dove al punto 8 l’amministrazione afferma in modo imperativo l’impossibilità di compensare l’imposta già versata dai suoi affiliati.

 

IL PUNTO 8 - Circa la procedura di regolarizzazione dei Ctd di cui all’articolo 1, comma 643, della Legge n. 190/2014, come modificatodall’art.1, comma 926, della legge n. 2018/2015, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli precisa che "la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione fiscale per emersione entro il 31 gennaio 2016, così come previsto dal comma 643, lett. a) della legge n. 190/2014 (modificata dall’ ìart. 1, comma 926, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016), dev’essere accompagnata dal contestuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000. Tale somma, così come si è avuto modo di chiarire nella precedente gestione del processo di regolarizzazione (2015), è versata a titolo di 'up front fee' ed è compensabile in sede di prima rata solo ove la somma complessivamente dovuta dal soggetto richiedente superi i 10mila euro. Come nella passata gestione del processo in argomento, la somma versata a titolo di up front fee (€ 10.000), così come i saldi d’imposta eventualmente dovuti con le rate del 31 marzo e del 30 novembre 2016, possono essere corrisposti dal concessionario cui il Punto di raccolta (P.d.R)aderisce ma, in tal caso, a fronte del versamento eseguito con il C.F. del concessionario dovrà essere trasmesso - alla D.C.
Accertamento e Riscossione Uff. GAR - un elenco nel quale si evinca, inequivocabilmente, il soggetto nei confronti del quale il versamento è effettuato".
 

Altri articoli su

Articoli correlati