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Brescia, il Tribunale del Riesame dissequestra sala BetuniQ

02 maggio 2014 - 16:55

Con provvedimento del 26 aprile 2014 il Tribunale del Riesame di Brescia ha dissequestrata una sala collegata al bookmaker estero BetuniQ e i materiali informatici sottoposti a vincolo.

Scritto da Redazione

 

L’apposizione del vincolo reale perché relativo a corpo di reato, non palesa quale utilità dell’accertamento dei fatti sia in grado di fornire il sequestro dei beni, né sussistono, nella fattispecie, profili procedimentali tanto evidenti da rendere pleonastica, l’indicazione delle finalità istruttorie perseguite. In altre parole il sequestro anche se è effettuato su beni privi di una loro intrinseca illiceità il cui uso in ogni caso era acclarato servissero ai fini della attività del Ctd, non poteva essere mantenuto sulla base delle valutazioni fatte dal Tribunale del Riesame di Brescia, alla luce della ultima giurisprudenza.

 

IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO - Si legge infatti “non può omettersi di rilevare ad un tempo che le relative modalità d’uso (asseritamente delittuose ex art 4 commi 1 e 4 bis L. n. 401/89) risultano essere state già acclarate dagli operanti di P.G. intervenuti il 24 marzo 2014, i quali hanno riscontrato, tra l’altro, la presenza di vari soggetti intenti a giocare e scommettere somme di denaro facendo uso dei p.c. disponibili all’interno dell’esercizio, il mancato conseguimento della  licenza per l’esercizio delle scommesse ex art 88 Tulps e il difetto della concessione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la raccolta delle scommesse.... In altri termini, si tratta piuttosto di valutare se una siffatta condotta sia tale da configurare gli estremi dell’ipotesi di reato ex artt 4 commi 1 e 4 bis L.n.401/89 e , per altro verso , se la stessa fattispecie concreta meriti di essere perseguita penalmente, tenuto conto dei principi di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi propri dell’Unione Europea, delle ragioni che hanno portato a escludere Uniq Group Ltd dalle gare bandite e che di conseguenza hanno determinato il mancato rilascio in favore del Ctd dei titoli abilitativi interni all’esercizio e alla raccolta delle scommesse”.

Il Ced che aveva subito il sequestro del materiale informatico e la chiusura della sala, si è visto restituire quanto sottoposto a vincolo ,nonostante la questione sollevata fosse supportata anche da note d’accompagnamento redatte dalla Polizia delegata per finalità d’indagine dal Magistrato investito della questione.

Anche il Tribunale del Riesame di Brescia pertanto è concorde nell’affermare il diritto della BetuniQ che ha partecipato alla gara di bando ultima venendo tuttavia esclusa illegittimamente.

L’annullamento del decreto di sequestro ha disposto la pronta restituzione del materiale sequestrato all’avente diritto.

La Uniq Group Ltd è soddisfatta per il riconoscimento ottenuto in merito alla legittimità dell’operato dei Ced collegati alla stessa.

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