Cassazione: 'Giusto sequestro apparecchiature Ctd illegale'
Corte di Cassazione ribadisce: Ctd possono operare solo per conto di concessionari con licenza in Italia, o aderenti a 'sanatoria' Stabilità 2015.
"La qualificazione di quanto in sequestro corpus delicti è certamente esatta con riguardo alle apparecchiature informatiche 'in quanto mezzi attraverso cui l'attività veniva esercitata essendo
evidente il rapporto di immediatezza tra i beni in sequestro e la fattispecie
contestata laddove, per la documentazione sequestrata la stessa è stata correttamente qualificata come cosa pertinente al reato, essendo logicamente implicito che la necessità probatoria dell'acquisizione
della documentazione su supporto cartaceo ed informatico discende direttamente dalla conformazione di condotta criminosa contestata all'attuale ricorrente, ovvero dall'esercizio in forma abusiva dell'attività di intermediazione nella raccolta di scommesse per conto di un allibratore straniero, mediante le predette
apparecchiature informatiche stante la necessità di un collegamento via internet per lo svolgimento di tale attività".
Questa è una delle motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del titolare di un Ctd contro il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso dal Pm del tribunale del riesame di Messina.
momento dell'accertamento. Correttamente, pertanto, è stata ritenuta sussistente la violazione ipotizzata, avendo fatto i giudici del riesame buon governo del principio, già affermato da questa Sezione, secondo cui integra il reato previsto dall'art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 l'esercizio di scommesse svolto in Italia per conto di un bookmaker straniero senza avere ottenuto l'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 Tulps (essendo evidente che la mera richiesta di autorizzazione con la comunicazione dell'avvio del procedimento non hanno valenza equipollente al rilascio del titolo autorizzatorio), anche se l'allibratore straniero delegante sia stato regolarmente autorizzato nel suo Paese".
autorizzata di scommesse, non può invocarsi, per escludere il reato di cui all'art.4 della legge n.401 del 1989, la contrarietà del sistema interno delle concessioni con le libertà eurounitarie di stabilimento e di prestazione di servizi, allorquando non ricorrono le condizioni per ritenere che nei confronti del soggetto per conto del quale opera l'agente, sia stato dispiegato un comportamento discriminatorio sotto il profilo di una arbitraria esclusione dalle gare per il rilascio delle concessioni ovvero di un impedimento a parteciparvi in condizioni di parità con gli altri concorrenti (Sez. 3, n. 19462 del 27/03/2014 - dep. 12/05/2014, P.M. in proc. Ianetti e altro, Rv. 259756). Sul punto, come correttamente rilevano i giudici del riesame, i predetti elementi non risultano ricorrenti nel caso di specie, in quanto il ricorrente non risulta aver comprovato né addotto di aver patito una discriminazione", non risultando che la società per la quale il ricorrente effettua attività di raccolta scommesse - munita di titolo concessionario in Malta - "abbia mai partecipato ad una gara per l'assegnazione di una concessione in Italia né che la stessa sia stata esclusa illegittimamente. Non è soggetto giuridico decaduto dalla concessione, bensì una società che non risulta nemmeno aver partecipato al cosiddetto bando Bersani".
Convincente e giuridicamente corretta è invero la spiegazione fornita dal tribunale, il quale ben chiarisce come la procedura prevista dall'art. 1, comma 644 della legge di stabilità 2014, lungi dal sancire la sopravvenuta inutilità dei titoli concessori, consente, nel rispetto delle perviste condizioni disciplinate dalla
legge, alle società estere che aderiscano alla procedura, di ottenere l'attribuzione di licenze temporanee per l'esercizio di attività che viene sottoposta a rigida regolamentazione amministrativa, potendo, tra l'altro, l'attività di scommesse essere esercitata solo in determinati punti di raccolta, i cui dati identificativi
vanno allegati al provvedimento concessorio stesso; la nuova normativa temporanea, proseguono correttamente i giudici del riesame, !ungi dal sancire la non necessità di titoli concessori, attribuisce a date condizioni titoli provvisori, subordinati a rigidi presupposti e controlli da parte della competente autorità
amministrativa, sicchè i soggetti che hanno aderito alla disciplina dell'emersione non esercitano la propria attività a prescindere dall'autorizzazione di P.S., ma la ottengono all'esito del procedimento, se possiedono tutti i requisiti di legge. Né, del resto, come correttamente affermato dalla stessa ordinanza, appare
possibile ritenere che la normativa introdotta dalla richiamata legge di stabilità 2015 ponga restrizioni alle libertà sancite dal Trattato UE per ragioni fiscali, atteso che proprio la legge n. 190 del 2014, incrementando le concessioni provvisorie, rimuove limiti all'esercizio del diritto di stabilimento, subordinandone legittimamente il rilascio all'adesione ad una complessa procedura, volta a verificare in capo al concessionario pro tempore la sussistenza delle condizioni per la tutela dell'ordine pubblico, non essendo quindi parso necessario al tribunale - vertendosi ex art. 267 Tfue in ipotesi di rinvio facoltativo - adire la Cgue in sede di rinvio pregiudiziale, posto che la questione di legittimità comunitaria si appaleserebbe infondata".