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Cassazione: 'No raccolta scommesse senza adesione a sanatoria'

19 luglio 2017 - 08:19

La Corte di Cassazione conferma sequestro preventivo per centro scommesse che non ha aderito a sanatoria prevista dalla legge di Stabilità 2015.

Scritto da Fm

 

"Il Tribunale ha invero osservato in fatto che l'autorizzazione di polizia non sussisteva, e che in ogni caso non risultavano rispettati i requisiti di cui ai più recenti interventi in sanatoria.
E' inoltre pacifico che il ricorrente ha richiesto la autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 Tulps, e che detta autorizzazione gli è stata negata".

Lo sottolinea la Corte di Cassazione nel rigettare i ricorsi di due esercenti contro l'ordinanza con cui il tribunale di Livorno ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso tribunale, avente ad oggetto le attrezzature informatiche impiegate nell'attività di gioco e raccolta delle scommesse telematiche nei locali del loro esercizio commerciale .

 

I giudici ricordano che "è stato ripetutamente ribadito dalla parte ricorrente che la stessa non aveva inteso corrispondere quanto infine preteso dall'Amministrazione. Né
rilevano gli ulteriori profili legati alle novelle introdotte con la legge di stabilità 2015, proprio in relazione al fatto che in ogni caso, quanto alla norma di cui all'art. 1, comma 644, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, erano comunque esplicitamente tenute ferme le previsioni di natura penale".
 

Nella sentenza poi si evidenzia che  "integra il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 401 del 1989 la raccolta di scommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che — privo della licenza di cui all'art. 88 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 — compia attività di
intermediazione per conto di un allibratore straniero privo di concessione.
Tuttavia, poiché le autorizzazioni di polizia sono rilasciate unicamente ai titolari di una concessione, eventuali irregolarità commesse nell'ambito della procedura di rilascio di queste ultime vizierebbero anche quella volta al rilascio dell'autorizzazione di polizia, la cui mancanza non potrebbe perciò essere addebitata a soggetti che non siano riusciti ad ottenerla per il fatto che il rilascio di tale autorizzazione presuppone l'attribuzione di una concessione, di cui i detti soggetti non hanno potuto beneficiare in violazione del diritto dell'Unione. Ne consegue che, in mancanza della concessione e della licenza, per escludere la configurabilità della fattispecie incriminatrice occorre la dimostrazione che l'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazioni a causa di illegittima esclusione dalle gare (Sez. 3, n. 40865 del 20/09/2012, Maiorana, Rv. 253367) o per effetto di un comportamento comunque discriminatorio tenuto dallo Stato nazionale nei confronti dell'operatore comunitario".
 
 

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