Cassazione: 'Scommesse abusive, riaprire dibattimento'
La Cassazione invita a riaprire il dibattimento su causa contro esercenti che svolgevano la raccolta abusiva di scommesse per operatore estero.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Catania contro la sentenza del Tribunale di Catania che ha assolto, in fase predibattimentale, perché il fatto non sussiste, alcuni esercenti accusati di svolgimento abusivo, in concorso con i rappresentanti di un operatore estero, dell'accettazione e della raccoltascommesse sui risultati delle partite di calcio anche per via telematica o telefonica.
I giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Catania, concordando sulla "necessità di riforma della sentenza previa rinnovazione del dibattimento anche ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. mediante acquisizione di copia della richiesta di autorizzazione di p.s. e del provvedimento di diniego della Questura".
Con un unico motivo, il Procuratore generale ha dedotto "che la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., fondata sulla circostanza dirimente della legittimità dell'operato degli imputati per conto dell'operatore estero, priva di autorizzazione dello Stato italiano per motivi ritenuti illegittimi, ha impedito alla accusa di produrre documenti e di chiedere l'escussione di testi a sostegno della tesi accusatoria".