Cassazione: 'Scommesse, leciti solo Ctd collegati a operatori autorizzati'
La Corte di Cassazione ribadisce che i Ctd possono offrire scommesse solo se collegati ad operatori autorizzati in Italia.
"In tema di raccolta di scommesse sportive, l'adesione - da parte dell'operatore privo di licenza di pubblica sicurezza e di concessione - alla sanatoria di cui all'art. 1, comma 643, della L. 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla medesima disposizione, determina il
diritto di svolgere l'attività in corso da tale momento fino alla data di scadenza, nell'anno 2016, delle vigenti concessioni statali, e conseguentemente, il venir meno delle esigenze preventive legittimanti il mantenimento in sequestro delle attrezzature destinate allo svolgimento della predetta attività".
Questo è uno dei principi ribaditi dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un'esercente contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Latina ha respinto la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di attrezzature informatiche emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale per aver esercitato, senza essere in possesso della prescritta licenza del Questore, l'attività di raccolta di scommesse per conto del bookmaker austriaco SKS365 Group Gmbh.
errata laddove afferma la sussistenza dei requisiti di attualità e concretezza della misura reale, asserendo che le argomentazioni sviluppate dai giudici del riesame non sarebbero condivisibili, avendo ella dimostrato che la situazione di fatto accertata sarebbe ormai mutata, non esercitando più l'attività per conto della società austriaca, quanto meno dal 20 aprile 2015, come dimostrato dal fatto che la predetta società avrebbe regolarizzato la propria posizione con riferimento a diversi punti commerciali, tra i quali non figura, però, quello a lei riconducibile. Osserva, pertanto, che la motivazione dell'ordinanza sarebbe affetta da un vizio logico insanabile della motivazione laddove si afferma che l'operatore austriaco, pur avendo regolarizzato la propria posizione in Italia, continui la raccolta di scommesse mediante soggetti non autorizzati, incorrendo così in una causa di decadenza del diritto di esercitare stabilmente l'attività economica in Italia. La cessazione del rapporto con la società, inoltre, avrebbe determinato il venir meno del periculum in mora che giustificava il sequestro".
l'accettazione di scommesse e per la visione di eventi sportivi. I giudici del riesame, pur a fronte dell'evidenza di tali dati fattuali, hanno fornito puntuale risposta alle deduzioni della difesa, osservando come la circostanza secondo la quale l'assenza del punto commerciale della ricorrente tra quelli regolarizzati dall'operatore austriaco sarebbe dimostrativo della cessazione di ogni rapporto, resta confinata nel campo delle mere asserzioni, escludendo Corte di Cassazione anche la fondatezza dell'ulteriore rilievo difensivo, secondo il quale l'attività sarebbe ora limitata a quella di mero internet point".