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Cds, modifica legge gioco pugliese non delegittima gli atti comunali, respinto il ricorso di un esercente

28 febbraio 2024 - 16:03

Il Consiglio di Stato, rilevando la 'piena legittimità dei provvedimenti', respinge il ricorso di un esercente al quale il comune di Cutrofiano (Le) vieta di proseguire l'attività di raccolta scommesse.

Scritto da Dd
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"L’interesse che sorregge l’odierno gravame è di natura unicamente risarcitoria con riguardo agli effetti pregiudizievoli del provvedimento impugnato in primo grado dalla data della sua adozione (13 gennaio 2017) alla data dell’entrata in vigore della legge regionale n. 21 del 2019 (17 giugno 2019). Tale interesse, tuttavia, appare sfornito di giuridico fondamento alla luce della piena legittimità dei provvedimenti che si assumono veicolo di lesione, adottati sulla base di norme attributive che, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellante, risultano conformi ai relativi parametri costituzionali e sovranazionali."

Lo si legge nella sentenza con la quale il Consiglio di Stato respinge il ricorso di un esercente operativo nel comune di Cutrofiano, in provincia di Lecce, al quale l'amministrazione locale, con un provvedimento del Responsabile Sportello unico attività produttive del 13 gennaio 2017 vieta di proseguire l'attività per l'esercizio delle scommesse e dell’attività di gioco con vincita in denaro in quanto situato troppo vicino a un istituto scolastico.

All'appellante, che cita l'effetto espulsivo del provvedimento ritenendolo in contrasto con i principi della Cedu, la Convenzione europea sui diritti dell’uomo che tutela, tra il resto, anche i diritti di aspettativa economica, il CdS risponde che "tanto nel sistema costituzionale, che in quello comunitario, che nella Cedu è dato rinvenire una priorità logico-gerarchica dell’insediamento delle strutture sensibili, tale da escludere la fondatezza dei denunciati profili di contrasto."

Anche il rilievo sulla successiva modifica della legge regionale non viene accolto in quanto "la legge regionale pugliese n. 21 del 2019 ha modificato l’art. 7 della legge n. 43 del 2017, sia riducendo le distanze dai luoghi sensibili, sia facendo salve le autorizzazioni concesse prima della sua entrata in vigore. Tale modifica implica, per un verso, la salvezza (della legittimità) degli atti amministrativi adottati in pendenza della vigenza delle disposizioni anteriori alla modifica stessa e, per altro verso, che la pretesa della ricorrente, a far data dal 17 giugno 2019 (data di entrata in vigore della nuova normativa regionale), deve essere valutata sulla base delle nuove disposizioni, ove la parte interessata abbia proposto una nuova istanza in tal senso."

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